Previdenza

Tetto all’importo delle pensioni, istruzioni Inps per la liquidazione con il doppio calcolo

di Arturo Rossi

Tutte le istruzioni in merito al doppio calcolo, per la liquidazione delle pensioni in seguito a quanto previsto dalla legge 190/2014. Le fornisce l'Inps con messaggio 1180 del 15 marzo 2016. Si tratta dei criteri di applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge 190/2014; la norma si applica a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.

In particolare, il comma 707 ha disposto che per tali pensioni venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge 214/2011 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venga posto in pagamento l'importo meno favorevole dei due. Ne deriva che se il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno e impostato dal 1° gennaio 2015. Per i periodi precedenti resta in pagamento l'importo calcolato ai sensi della legge 214/2011.

In merito, il ministero del Lavoro ha chiesto anche di monitorare, al netto della tassazione, i risparmi derivanti dall'applicazione della norma. Quindi, se il calcolo retributivo introdotto dall'articolo 1, comma 707, della legge 190/2014, è vincente sul calcolo in base alla legge 214/2011, viene anche individuato il differenziale fra i due importi. I dati relativi al risparmio vengono esposti dalla data in cui viene posto in pagamento l'importo calcolato ai sensi del comma 707 e quindi dal 1° gennaio 2015.
Si evidenzia, che le pensioni di inabilità non rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione.

Scelta dell'importo
Per l'individuazione dell'importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure effettuano i due calcoli di seguito descritti e scelgono l'importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.

Legge 214/2011 - Viene effettuato il calcolo in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2012, e quindi: sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, entro i limiti dei 40 anni: quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992; quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011. Per le pensioni liquidate a carico dei fondi speciali, la quota B è suddivisa nelle ulteriori quote secondo la specifica normativa vigente in ciascun fondo.
- sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 in poi.
L'eventuale penalizzazione prevista dall'articolo 24, comma 10, della legge 214/2011 e successive modifiche viene applicata sulle quote calcolate con il sistema retributivo.

Legge 190/2014 - La pensione è calcolata interamente con il sistema retributivo senza effettuare il taglio ai 40 anni di contribuzione, e quindi: quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992; quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione.

Anche in questo caso per le pensioni liquidate a carico dei fondi speciali la quota B è suddivisa nelle ulteriori quote secondo la specifica normativa vigente in ciascun fondo.
L'eventuale penalizzazione prevista dall'articolo 24, comma 10, della legge 214/2011 e successive modifiche viene applicata sull'intera pensione poiché calcolata interamente con il sistema retributivo. Nel caso di compresenza di quote di pensione afferenti a più gestioni, il calcolo viene effettuato per ciascuna gestione.

Criteri per la determinazione dell'anzianità contributiva in applicazione del comma 707 in presenza di maggiorazioni contributive. Ai fini dell'applicazione del comma 707, le maggiorazioni contributive vengono riconosciute nel limite di 2080 contributi settimanali (40 anni) per l'anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 2011 incrementato dell'anzianità contributiva acquisita a partire dal 1° gennaio 2012.

Comunicazione
I modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l'informazione del sistema di calcolo utilizzato. Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l'applicazione della legge 190/2014, viene riportata la dicitura: «la pensione è stata calcolata ai sensi della legge 214/2011». Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con l'applicazione della legge 190/2014 viene riportata la dicitura: «la pensione è stata calcolata in attuazione dell'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

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