Previdenza

Disapplicazione del massimale contributivo per gli ex Inpdap

di Pietro Gremigni

La regola della disapplicazione del massimale contributivo nel caso in cui l'assicurato ottenga l'accredito di contributi figurativi o da riscatto prima del 1996 si applica anche agli iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche, cioè ai soggetti assicurati alle forme di previdenza obbligatoria gestite dall'ex Inpdap.

L'Inps, con la circolare 58/2016, estende ai dipendenti ex Inpdap quanto già sancito in precedenza per i dipendenti privati.

Disapplicazione del massimale

Con norma di interpretazione autentica inserita nell'ultima legge di Stabilità e quindi con portata retroattiva, il comma 18 dell'articolo 2 della legge 335/1995, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995, ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

In caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo da parte di lavoratori "nuovi iscritti", cioè iscritti a una forma di previdenza dal 1996 in poi, i medesimi non sono più assoggettati all'applicazione del massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Riflessi sui dipendenti pubblici

Questi principi sono applicabili anche nei riguardi degli iscritti all'ex Inpdap per i quali la mancata applicazione del massimale o la errata applicazione dello stesso può determinare le seguenti conseguenze;

1) il caso di errata disapplicazione del massimale, in ipotesi in cui il medesimo andava, invece, applicato, avendo comportato un versamento di contribuzione previdenziale in misura maggiore al dovuto, darà luogo a un rimborso delle somme nei limiti del termine prescrizionale ordinario di dieci anni previsto dall'articolo 2946 del codice civile per le ipotesi di indebito oggettivo in base all’articolo 2033 del codice civile. Le prestazioni a favore del lavoratore saranno calcolate nei limiti del massimale qualora le maggiori contribuzioni non siano più rimborsabili;

2) qualora, invece, il datore di lavoro pubblico abbia erroneamente applicato il massimale suddetto, in casi in cui invece lo stesso andava disapplicato, e abbia, pertanto, provveduto al versamento di contribuzione in misura minore al dovuto, dovrà procedere alla regolarizzazione delle differenze contributive derivanti, versando il dovuto entro il terzo mese successivo all'emanazione della circolare 58/2016 senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili, ma con la sola applicazione degli interessi al tasso legale, e pertanto entro il 16 luglio 2016.

Anzianità contributiva ante 1996

Ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione di suddette pensioni, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione, versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata la pensione.

Pertanto nel caso in cui l'assicurato abbia svolto attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato, autonomie locali, o altri enti pubblici con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi occorre procedere alla riunione di tali servizi al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico e se risulta contribuzione precedente al 1996, si tratterà di un caso di pensione mista come se fosse un vecchio iscritto.

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