Previdenza

Depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali: altre precisazioni dal Ministero

di Silvano Imbriaci

Il ministero del Lavoro con la nota della Direzione generale attività ispettiva del 3 maggio 2016 fornisce nuove istruzioni amministrative in merito alla corretta applicazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 , in attuazione della delega già prevista dall'articolo 2, comma 2, della Legge n. 67/2014, in materia di parziale trasformazione in illecito amministrativo del reato contemplato dall'articolo 2, comma 1 bis, del Decreto legge 12 settembre 1983 .

La norma sulla depenalizzazione ha distinto due diverse fattispecie di illecito: una di rilevanza penale (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo complessivo superiore ai 10mila euro annui, per il quale resta confermata la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032,91 euro); l'altra di rilevanza solo amministrativa, quando l'importo omesso non sia superiore a 10mila euro annui (con previsione di una sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro)
Dopo le istruzioni ministeriali generali, inoltrate con circolare n. 6/2016 e con nota del 5 febbraio 2016, e le indicazioni già fornite dall'Inps (messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016), il Ministero diffonde ulteriori indicazioni su elementi decisivi per la contestazione degli illeciti:
a) circa il parametro annuo di riferimento su cui calcolare i versamenti omessi (cosiddetto anno contributivo): dal momento che i versamenti contributivi del mese di dicembre sono effettuati entro il 16 gennaio dell'anno successivo, ai fini della determinazione dell'importo omesso nell'anno si terrà conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio al 16 dicembre di ogni anno. Per la determinazione dell'ammontare annuo dell'omissione, ai fini della sua rilevanza penale, dovrà quindi attendersi la conclusione dell'anno contributivo, salvo che non emergano chiaramente omissioni superiori al valore soglia di 10mila euro, tali da consentire una immediata contestazione;
b) con riferimento alla contestazione dell'illecito amministrativo, per gli importi inferiori ai 10mila euro privi di rilevanza penale, la previsione del termine di tre mesi dalla contestazione dell'illecito per l'eventuale versamento delle ritenute al fine di evitare la punibilità deve essere ricostruita come ipotesi di effetto sospensivo dell'efficacia delle sanzioni sino alla scadenza del termine dei tre mesi. Dalla scadenza di tale termine decorreranno i termini previsti per il pagamento della sanzione amministrativa quantificata. Il verbale di contestazione dell'illecito avrà dunque l'accortezza di indicare al datore di lavoro la possibilità di evitare la punibilità mediante il pagamento nei tre mesi successivi delle ritenute, pena l'attuazione definitiva della sanzione amministrativa, secondo la procedura ordinaria (con la possibilità di un versamento in misura “ridotta” nei successivi 60 giorni). Nei casi a rilevanza penale, l'organo accertatore dovrà provvedere, successivamente all'attivazione della procedura di regolarizzazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria.
c) per quanto riguarda il coordinamento tra i controlli d'ufficio da parte dell'Inps e le verifiche ispettive, il Ministero, pragmaticamente, prende atto dell'eventualità di un disallineamento temporale tra le verifiche annuali sui versamenti effettuati e le indagini ispettive a distanza di tempo (nel termine prescrizionale) che portino a diversi risultati, anche relativamente alla stessa annualità contributiva. Si tratta dell'ipotesi in cui per le medesime annualità ad una prima contestazione di illecito, ne segua una successiva. In tal caso:
- se l'autore dell'illecito versa le ritenute dopo la prima contestazione rimanendo nell'ambito della soglia dei 10mila euro, le successive contestazioni hanno carattere autonomo e l'avverarsi della clausola di non punibilità legata al primo pagamento non copre le contestazioni successive per ulteriori somme. Nel caso in cui la successiva contestazione, sommata alla precedente o da sola, provochi il superamento della soglia, il mancato versamento delle ulteriori quote omesse integra la fattispecie penale, con conseguente necessità di denuncia per l'intero importo omesso. Allo stesso modo, nel caso in cui ad una prima contestazione già dotata di rilevanza penale segua un'ulteriore omissione, questa ultima, in caso di mancato pagamento, seguirà la sorte della prima.
- se l'autore dell'illecito non versa le ritenute dopo la prima contestazione, ma paga la sanzione in misura ridotta, in caso di successiva contestazione non sarà possibile attivare un ulteriore procedimento sanzionatorio (ciò costituirebbe una violazione del ne bis in idem), a meno che non si superi con l'ulteriore contestazione la soglia dei 10mila euro: in tal caso sarà necessario procedere alla contestazione dell'intero importo omesso
- se l'autore dell'illecito non effettua alcun versamento dopo le contestazioni l'accertatore procederà alle contestazioni anche delle ulteriori omissioni riscontrate. Nel caso di versamento nei tre mesi delle somme oggetto della successiva contestazione, la causa di non punibilità non potrà valere per l'iniziale contestazione. Ovviamente, nel caso in cui per effetto dei successivi accertamenti sia superata la soglia della rilevanza penale, si procederà alla contestazione dell'intero importo e successivo inoltro all'A.G. per il procedimento penale. Quando poi la fattispecie è ab origine di rilevanza penale, fin dalla prima contestazione l'ulteriore omissione sarà oggetto di specifica contestazione con invito a procedere alla regolarizzazione, anche se non potrà valere la causa di non punibilità se per i precedenti importi non si è provveduto alla regolarizzazione.
La gestione degli illeciti è stata affidata all'Inps, cui le Direzioni territoriali del lavoro dovranno trasmettere tutte le eventuali omissioni di rilevanza amministrativa riscontrate dal personale ispettivo del ministero del Lavoro, anche se commesse prima del 6 febbraio 2016. L'Inps dovrà poi verificare se le violazioni trasmesse si riferiscano ad una annualità che sia stata o meno già oggetto di contestazione e procedere come da istruzioni indicate.

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