Previdenza

Tfs, istanze per la quantificazione solo per via telematica

di Arturo Rossi

Le richieste concernenti la quantificazione del trattamento di fine servizio (Tfs), devono essere trasmesse solo ed esclusivamente per via telematica.
Lo ribadisce l'Inps con messaggio 10 maggio 2016, n. 2079. In particolare, l'Istituto di previdenza sottolinea che la presentazione può avvenire tramite uno dei seguenti canali: Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con il Pin attraverso il portale dell'Istituto; Contact center integrato; Patronati – attraverso i servizi telematici forniti dagli stessi.
L'Inps interviene per fornire dei chiarimenti dopo la circolare 70 del 30 aprile 2013, riguardante le "Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell'assicurazione sociale vita, per la quantificazione del Tfs e del Tfr ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del Tfr", nonché alla circolare ex Inpdap n. 12 del 28 giugno 2011 sulle "Modifiche apportate all'art. 1 del Dpr 5 gennaio 1950, n. 180, sulla cessione dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio dall'art. 2, comma 49, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10".
Viene sottolineato che l'invio della domanda di quantificazione fatta attraverso uno dei tre strumenti sopracitati avviene previa identificazione dell'utente interessato; lo stesso deve essere il beneficiario del Tfs o di quota di esso e non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione del contratto di cessione. Invece, tale autenticazione si rivela indispensabile ed obbligatoria quando nel contratto di cessione venga notificato alla sede Inps competente per territorio senza essere stato preceduto da una istanza di quantificazione.
L'istituto di previdenza, sottolinea anche che possono essere cessionari del Tfs le banche e gli intermediari finanziari già accreditati presso lo stesso Inps, ma anche soggetti non accreditati, nonché le persone giuridiche e le persone fisiche; la notifica del contratto di cessione può avvenire anche attraverso la posta elettronica certificata della sede competente per territorio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©