Previdenza

Doppio calcolo delle pensioni, ulteriori istruzioni Inps

di Arturo Rossi

Arrivano ulteriori istruzioni Inps (messaggio 19 maggio 2015, n. 2214) in merito al doppio calcolo delle pensioni, di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 190/2014.

Si ricorda, che la norma citata concerne le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. In particolare, il comma 707 della legge 190/2014 ha disposto che per tali pensioni venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge 214/2011 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venga posto in pagamento l'importo meno favorevole dei due.

L'Inps evidenzia che per il momento rimane esclusa la trattazione delle pensioni con penalizzazione; le pensioni della gestione privata Ago e dei Fondi speciali, le pensioni interessate da doppio calcolo e penalizzazione verranno pertanto scartate al calcolo.
L'Istituto precisa, ed è una sospirata notizia per gli interessati, che la cosiddetta depenalizzazione ex legge 214/2011 sarà effettuata d'ufficio con lavorazione centrale, coerentemente con le indicazioni fornite con la circolare n. 45/2016, dato che la depenalizzazione opera sotto il profilo economico dal 1° gennaio 2016.

Per le pensione in convenzione internazionale, il comma 707 si applica ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva complessiva (Italia ed estero) pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Il numero di settimane retributive complessive, per singola gestione, può essere superiore a 2080 contributi settimanali.

In presenza delle settimane ex comma 707, l'Inps provvederà ad effettuare il "doppio calcolo" alla decorrenza originaria della pensione sia con il sistema retributivo misto, ai sensi della legge 214/2011, sia con il sistema interamente retributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge 190/2014 e a scegliere il meno favorevole. Per le decorrenze anteriori al gennaio 2015 e nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti inferiore alla decorrenza originaria il relativo importo viene perequato e messo in pagamento dal 1° gennaio 2015. Per i periodi precedenti, pertanto viene posto in pagamento l'importo calcolato ai sensi della legge n. 214/2011.

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