Previdenza

Benefici in favore delle vittime del terrorismo, novità e chiarimenti

di Michele Regina

L'Inps, con circolare 9 giugno 2016, n. 98, fornisce nuovi e importanti chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, rinnovando in parte quanto già determinato con la circolare 31 luglio 2015, n. 144.

La innovazioni più rilevanti ineriscono due aspetti:

a) il beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva, in base all'articolo 3 della Legge n. 206/2006, in favore del coniuge e dei figli dell'invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all'evento;

b) il diritto a pensione immediata secondo l'articolo 4 della legge citata.

L'articolo 3 citato dispone, infatti, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

La pensione deve essere calcolata utilizzando l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'atto terroristico subito.

Nella retribuzione integralmente percepita devono rientrare gli emolumenti tutti corrisposti dal datore di lavoro anche se non siano assoggettati a contribuzione previdenziale.

Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre eventuali trattamenti corrisposti al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

La legge citata, inoltre, precisa a certe condizioni che per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto ad un trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata. Per retribuzione "annua" va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©