Previdenza

Nessun aumento per l'assegno di incollocabilità Inail

di Michele Regina

L'Inail, con la circolare 25 agosto 2016, n. 29, comunica che l'importo mensile dell'assegno di incollocabilita non subisce variazioni rispetto a quello in vigore dal 1° luglio 2015 in misura paria a 256,39 euro.
Si ricorda brevemente che sono destinatari di tale assegno i titolari di rendita diretta in presenza di specifici requisiti. È una prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria.
Per ottenere l'assegno l'invalido deve avere:
• età non superiore ai 65 anni
• grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (D.P.R. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
• grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L'importo dell'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Per avere diritto all'assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d'appartenenza.
L'importo predetto assegno di 256,39 euro è di norma soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.
Nel 2015 l'Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%.
La legge di stabilità 2016 ha stabilito che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
In base a detta norma di salvaguardia è confermato a decorrere dal 1° luglio 2016 l'importo già vigente in precedenza.

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