Previdenza

Fondo di solidarietà del credito, elevato il periodo massimo di permanenza

di Pietro Gremigni

Per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà del credito, comprese nel biennio 2016-2017, il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (7 anni).
L'Inps, con messaggio 16 dicembre 2016, n. 5100, dà comunicazione del nuovo decreto interministeriale 97220 del 23 settembre 2016, il quale ha recepito quanto stabilito dalla legge n. 119/2016 che ha allungato da 5 anni a 7 anni il periodo massimo di permanenza nel Fondo di solidarietà durante i quali percepire l'assegno straordinario.

Destinatari del Fondo esuberi - Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 84 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Ricordiamo in ogni caso che tale termine, in virtù dell'articolo 12 della legge n. 119/2016 come modificato dall'articolo 1, comma 234, della legge di bilancio passa a sette anni complessivi (84 mesi) anche per gli anni 2018 e 2019. Per l'operatività di quest'ultima disposizione occorre però attendere il relativo decreto di adeguamento, previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Cessazione del rapporto – In attesa della piena operatività di tale estensione, tornando al messaggio Inps, fermo all'applicazione della deroga per gli anni 2016 e 2017, l'ultimo termine possibile per poter accedere al Fondo entro la data di scadenza indicata è il 1° dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017.
Dopo tale periodo il Fondo del settore credito tornerà a garantire l'erogazione dell'assegno straordinario fino alla maturazione della pensione per un massimo di 5 anni.
Fermo restando quanto concordato e stabilito in sede di accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, il lavoratore interessato potrà cessare il rapporto e accedere alle prestazioni del Fondo a condizione che manchino non più di 7 anni dalla maturazione della pensione di vecchiaia o anticipata.
Come detto dopo l'emanazione del previsto decreto di recepimento dell'ultima legge di bilancio, la durata complessiva del beneficio (permanenza nel Fondo per 7 anni anziché 5 anni) verrà estesa anche al 2017 e al 2019.

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