Previdenza

Eventi sismici del 2016, nuove istruzioni per la sospensione dei premi Inail

di Mauro Pizzin

Dopo la pubblicazione della circolare 41/16, riguardante la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi Inail per il sisma del 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'allegato 1 del dl 189/16, l'istituto assicurativo, con la circolare 5/17 pubblicata ieri sul suo sito web, ha fornito le indicazioni operative riguardante la medesima sospensione, stavolta per i soggetti colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 operanti nell'allegato 2 aggiunto alla legge di conversione del dl 189/16 (legge 229/16).

Nella circolare si ricorda che destinatari della sospensione sono i datori di lavoro privati (comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori) e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di imprese individuali) regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i quali siano stati danneggiati dagli eventi sismici operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni indicati nell'allegato 2, esclusi quelli di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell'allegato 2 che dichiarino all'Inail l'inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda, trasmettendo l'apposita dichiarazione.
Possono inoltre usufruire della sospensione anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro privati non operanti nei territori colpiti dal sisma assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista con domicilio professionale nei predetti territori.

La sospensione è valida solo per le posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei territori indicati negli allegati citati e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 28 febbraio 2017 e a quello per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2017 fissato al 16 febbraio 2017.

La circolare 5/17 chiarisce che sono sospesi inoltre i termini per la presentazione delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari già descritti ricadenti rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 e dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Come già precisato nella circolare 41/2016, le aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative possono sospendere solo i versamenti dei premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma, mentre devono inviare la denuncia annuale di tutte le retribuzioni effettivamente corrisposte per l'anno 2016 entro il 28 febbraio 2017 e le altre denunce periodiche riguardanti i premi speciali entro le scadenze previste.

Analogamente, le aziende plurilocalizzate con Sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere solo i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (Pat) ubicate nei Comuni colpiti e devono inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l'anno 2016 indicando le retribuzioni per tutte le Pat nonché le altre denunce periodiche riguardanti i premi speciali entro le scadenze previste.

Entro il 16 febbraio 2017 i datori di lavoro interessati devono, inoltre, inviare anche le eventuali comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte.

Per quanto concerne la ripresa degli adempimenti e dei versamenti, la circolare 5/17 ricorda che entro il 16 ottobre 2017 va presentata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2017; entro il 16 ottobre 2017 va effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017; entro il 16 ottobre 2017 va presentata la domanda per usufruire della rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo e deve essere pagata la prima rata: entro il 30 ottobre 2017 vanno presentate le denunce retributive per l'autoliquidazione 2016/2017 e tutte le altre denunce periodiche per la determinazione dei premi speciali unitari, non presentate per effetto della sospensione; entro il 30 ottobre 2017 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese vanno versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

La circolare Inail 5/17

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