Previdenza

Aumentano i contributi Enasarco nel 2017

di Pietro Gremigni

Dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove aliquote contributive per finanziare il fondo di previdenza integrativo dell'Enasarco.
Ne dà notizia lo stesso Enasarco sul proprio sito istituzionale a seguito di quanto previsto dal regolamento dell'ente approvato nel 2013.
Si tratta dell'attuazione del predetto regolamento, che prevede un incremento delle aliquote di finanziamento in misura graduale dal 13% al 17% da raggiungere nel 2020.

Enasarco - L'Enasarco gestisce la previdenza integrativa degli agenti e rappresentanti di commercio, compresi gli agenti promotori finanziari e i collaboratori di mediatori creditizi, che consente agli iscritti di percepire una pensione integrativa di quella prevista per gli iscritti alla gestione commercianti dell'Inps.

Contributi 2017 - Per finanziare le prestazioni le ditte mandanti devono versare agli agenti iscritti una contribuzione dovuta su tutte le somme dovute a titolo di provvigioni, nei limiti di valori minimi e massimi.
La contribuzione è suddivisa a metà tra l'agente e la ditta mandante.
Per il 2017 la contribuzione complessiva è pari al 15,55%, con un incremento dello 0,45% rispetto al 2016. Di questa aliquota il 12,55% finanzia la gestione previdenziale.
I contributi sono dovuti entro un limite massimo e nel rispetto di un minimale, secondo la seguente distinzione, tenendo conto che entrambi i valori sono rivalutabili e che nel 2017 dovrebbero essere confermati quelli del 2016:
- agenti senza esclusiva massimale pari a: 25.000,00 euro (contributo minimo € 418,00 annui);
- agenti con esclusiva massimale pari a: 37.500,00 euro (contributo minimo € 836,00 annui).
Il contributi minimo è dovuto soltanto se il rapporto con l'agente ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In questo caso, se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, devono essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri il cui rapporto non è stato produttivo.
I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora
pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale di cadenza del versamento dei contributi, deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.
I contributi all'Enasarco sono versati a cura del preponente entro il 20 del secondo
mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, vale a dire: 20 maggio; 20 agosto; 20 novembre; 20 febbraio dell'anno successivo.

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