Previdenza

Possibile il bail-in per i depositi bancari detenuti dai fondi pensioni

di Antonio Carlo Scacco

Le disponibilità liquide di una forma pensionistica complementare depositate presso una banca soggetta a risoluzione potrebbero essere assoggettate a bail-in: è la non rassicurante risposta resa il 26 gennaio scorso dalla Covip (la Commissione di vigilanza dei fondi pensione) a uno specifico quesito avanzato in proposito dalla Assofondipensione.

Con il termine bail-in si designa la speciale procedura, adottata a seguito della emanazione dei decreti legislativi 180 e 181 del 2015 in attuazione della direttiva Bank recovery and resolution directive - Brrd (direttiva 2014/59/Ue) e in vigore dal 1° gennaio dello scorso anno, in base alla quale la risoluzione di una eventuale crisi bancaria interessa direttamente azionisti, obbligazionisti e correntisti dell'istituto coinvolto. La sola possibilità che tale evenienza possa verificarsi, attesa la funzione previdenziale assolta dai fondi pensione, non lascia certo tranquilli gli addetti ai lavori ed i numerosi soggetti sottoscrittori.

È tuttavia opportuno fare ulteriori precisazioni. Quanto alle risorse dei fondi pensione affidate in gestione convenzionata a un gestore, la Covip esclude la possibilità del bail-in sulla base dell'articolo 49, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 180 il quale, appunto, deroga a tale eventualità in presenza di obblighi derivanti dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti purché protetti nelle procedure concorsuali applicabili. Detto in altri termini, la norma sancirebbe una sorta di separatezza patrimoniale tra risorse del gestore e quelle dei fondi pensione a fronte della esistenza di tali obblighi, la configurabilità dei quali deriva direttamente dalla previsione contenuta nell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 252/2005, secondo cui le disponibilità affidate ai gestori costituiscono, in ogni caso, patrimonio separato e autonomo, non distraibili dal fine di destinazione e non costituenti oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei medesimi gestori, anche se coinvolti in procedure concorsuali.

Analoga deroga, tuttavia, non sarebbe applicabile, come anticipato, alle disponibilità liquide dei fondi pensione depositate presso una banca assoggettata a risoluzione causa la mancanza di una previsione espressa in tal senso. La norma (articolo 7 del decreto legislativo 252/2005) rimanda infatti eccezionalmente alla disciplina applicabile agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (decreto legislativo 58/1998), normativa che non prevede forme di protezione analoghe applicabili alle disponibilità liquide affidate ai gestori. La situazione appare tanto più critica ove si pensi che il nuovo articolo 96-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia esclude le forme pensionistiche complementari dagli ordinari sistemi di garanzia predisposti a favore dei depositanti.

In definitiva un vero e proprio vulnus nel complessivo sistema di protezione posto a garanzia delle risorse dei fondi pensionistici in vista della loro destinazione eminentemente sociale, al quale - si auspica - il legislatore vorrà rapidamente porre rimedio.

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