Previdenza

Istituito il Fondo di solidarietà dell’Alto Adige

di Luca Vichi

Il ministero del lavoro rende noto che con il decreto ministeriale del 20 dicembre 2016, numero 98187, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato istituito presso l'Inps il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Ciò in attuazione di quanto previsto dagli articoli da 26 a 40 del Dlgs 148/2015 e dagli accordi sindacali del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016.

Finalità - La finalità del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è quella di assicurare ai lavoratori di datori di lavoro:

- non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 148/2015;

- che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate in provincia di Bolzano;

- che occupano più di 5 dipendenti (è data comunque facoltà di aderire anche ai datori di lavoro che occupano da uno a cinque dipendenti);

una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Requisito di anzianità - Le prestazioni del fondo sono destinate a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva di almeno 90 giorni alla data della domanda.

Assegno ordinario - In base all'articolo 5 del decreto interministeriale 98187/2016 il fondo è chiamato a garantire un assegno ordinario in favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro risulti sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

La prestazione, di importo pari all'integrazione salariale:
- spetta per un periodo massimo di 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso per un periodo massimo di 26 settimane complessive nel biennio mobile;
- non può comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- è erogata dal datore di lavoro;
- è finanziata da un contributo ordinario dello 0,45 per cento (0,30 per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico del lavoratore) e da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari al 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore.

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