Previdenza

Per la nuova Cig è l’ora dei conguagli

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Si avvicinano le scadenze per operare i conguagli delle integrazioni salariali anticipate ai lavoratori e per il versamento del contributo addizionale, riferito alla cassa integrazione successiva al Jobs act. È stata, infatti, la circolare Inps 9/2017 a dettare le istruzioni per poter sistemare le poste in questione, riferite ai periodi pregressi.

Nel dettaglio, con le denunce contributive Uniemens di marzo dovranno essere esposti gli importi riferiti alle causali in oggetto, mentre entro il prossimo 16 aprile si dovrà dare luogo al conguaglio/pagamento attraverso il modello F24.

L’articolo 7 del Dlgs 148/2015 ha stabilito come l’importo delle integrazioni salariali sia rimborsato dall’Inps all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte; inoltre, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Invece, per la contribuzione addizionale (articolo 5, del Dlgs 148/2015), il momento impositivo va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso all’integrazione salariale e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In pratica, l’obbligo di pagare il contributo addizionale sorge dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione (Cig ordinaria e straordinaria).

Ora le aziende interessate da programmi di Cig dal 24 settembre 2015 in avanti, devono procedere a queste operazioni, sia in termini di esposizione sulle denunce contributive Uniemens sia in merito ai riflessi sui versamenti, con riferimento ai periodi pregressi, bloccati finora in mancanza della procedura.

La circolare 9 illustra, appunto, come muoversi - a seconda delle specifiche situazioni – e, in particolare distinguendo se la Cig è stata gestita con il sistema del cosiddetto ticket (circolare Inps 13/2011 e messaggi Hermes 14568/2011 e 7216/2012) ovvero in modalità “aggregata”.

Nella prima ipotesi, si possono rinvenire due situazioni:
in caso di Cigo, per operare il conguaglio dei trattamenti anticipati i datori di lavoro, utilizzeranno all’interno dell’elemento «DenunciaAziendale /ConguagliCig/CigAutorizzata...» il codice L038 e nell’elemento «ImportoCongCigo» indicheranno l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. Per esporre gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale va utilizzato il codice causale E501;
in caso di Cigs, il codice per gestire il conguaglio è L040 e quello per il contributo addizionale è E600.

Nella cassa integrazione gestita in modalità “aggregata”, per il conguaglio delle prestazioni anticipate di Cigo (autorizzate prima del 6 settembre 2016) andrà valorizzato nell’elemento «CausaleCongCigo» in «DatiRetributivi /GestioneCig/CigoOrdACredito/CigooACredAltre» il codice causale G401; l’importo del contributo addizionale va esposto nell’elemento «CausaleContrAddCigo» con il codice E301.

Infine, nella cassa straordinaria (sempre in modalità aggregata) per il conguaglio dei trattamenti si usa il codice G601; mentre il contributo addizionale si valorizza nell’elemento «CausaleContrAddCigs» con il codice E399.

Sia in caso di Cigs gestite con il metodo del ticket sia per quelle “aggregate” gli eventuali importi riferiti all’incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale, vanno indicati nella sezione aziendale del flusso UniEmens, nell’elemento «AltrePartiteADebito/CausaleADebito» con il codice A900.

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