Previdenza

Prime istruzioni Inps per il nuovo cumulo dei contributi

di Aldo Forte

Per il personale dipendente della pubblica amministrazione che cessa dal servizio usufruendo della facoltà di cumulo dei contributi, l'indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento.

Questa una delle importanti precisazioni fornite dall'Inps con la circolare 16 marzo 2016, numero 60, contenenti le prime istruzioni sul cumulo dei periodi contributivi previsto dalla legge di bilancio 2017, la numero 232/2016. È da sottolineare che, l'articolo 1, comma 195, della nuova legge, ha rivisitato, allargando la platea dei soggetti, l'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012, che disciplina la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per l'accesso di un'unica pensione.

Il cumulo può ora essere utilizzato:
- dagli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti
- per raggiungere il diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del Dl 201/2011
- dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al citato comma 239.

Le istruzioni riguardano gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata Inps ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima; per quanto concerne i periodi presso le Casse professionali, sarà emanata apposita circolare.

Pensione di vecchiaia in cumulo - In questo caso la novità riguarda il fatto che la pensione può essere conseguita, dal 1° gennaio 2017, anche dagli assicurati in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239; la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

Pensione anticipata in cumulo - La novità di particolare rilevanza riguarda la pensione anticipata che prima non era contemplata fra la prestazioni accessibili con il cumulo.
In particolare, dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo potrà essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo: per il 2017 e 2018, l'accesso alla pensione anticipata è consentito, indipendentemente dall'età, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Si sottolinea, anche se l'Inps non fa lacuna precisazione in tal senso, che la norma fa espresso riferimento all'articolo 24, comma 10, della legge 214/2011; quindi, si ritiene che non sia percorribile il cumulo da parte di coloro che possono accedere alla pensione anticipata in base al comma 11, dello stesso articolo24, cioè i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, che possono acquisire il diritto alla pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, adeguato alle speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile.

Pensione indiretta ai superstiti e trattamenti di inabilità in cumulo - Anche in questo casi, la novità dal 1° gennaio 2017 consiste nel fatto che la facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, il deceduto risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al, più volte citato, comma 239; lo stesso vale per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni.

Gestione delle domande di pensione in cumulo - Le domande di pensione in cumulo presentate entro il 31 dicembre 2016 e non ancora definite dai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle predette disposizioni; da coloro che non sono in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la circolare 60.
In ogni caso, le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali non dovranno essere respinte ma tenute in apposita evidenza in attesa delle relative istruzioni.

Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione - I soggetti titolari di più periodi assicurativi, che consentano l'accesso alla pensione grazie alle novità introdotte dal comma 195 e che abbiano presentato domanda di totalizzazione dei periodi assicurativi, potranno accedere al nuovo regime del cumulo previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione; la rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

Recesso dalla ricongiunzione - I soggetti che abbiano presentato domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi e che possano accedere al regime del cumulo in base alle novità introdotte dal comma 195, potranno presentare domanda all'Inps per esercitare il diritto di recesso e ottenere la restituzione di quanto già versato, nei casi in cui non si sia già perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. Il recesso non potrà comunque essere esercitato:
• nei casi in cui la ricongiunzione abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico;
• dopo che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge di bilancio in esame.
La restituzione di quanto versato sarà effettuata a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data della richiesta di rimborso ed in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.
Atteso il citato carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica:
- ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
- ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
- e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.
Il comma 197, dell'articolo 1 della legge 232/2016 in esame si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione ex lege 29/1979; sono quindi escluse dal suo campo di applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge 45/1990.

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