Previdenza

Inoccupati, chance con paletti rigidi

di Aldo Forte

Di questi tempi spostarsi all’estero per lavorare, e anche per intraprendere il proprio primo lavoro, non è certo una ipotesi remota.

Su varie questioni riguardanti le particolarità del riscatto della laurea, era intervenuto l’Inps con una serie de istruzioni, fra cui un messaggio del 2009, il n.5529, fornendo alcune precisazioni. In sostanza - come detto anche nell’articolo a fianco - a norma del comma 5-bis introdotto nell’articolo 2 del Dlgs 184/1997, la facoltà di riscatto della laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.

La disposizione in esame pone due condizioni concorrenti tra loro:

• la mancata iscrizione ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;

•il non avere iniziato l’attività lavorativa.

La sussistenza di queste condizioni dev’essere accertata alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Ne consegue che lo svolgimento di un’attività, comunque resa, fa perdere lo status di inoccupato.

Per quanto concerne, in particolare, i lavoratori che svolgono attività all’estero, nei Paesi Ue o extra-Ue, l’istituto di previdenza sociale ha chiarito che l’articolo 1 del Dlgs 297/2002, nel definire gli inoccupati di lunga durata, fa riferimento a «coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani».

Per quanto concerne la condizione qualificante dello status di inoccupato, essa va individuata nell’assenza di una precedente attività lavorativa, comunque resa. Ne consegue che tale circostanza andrà verificata anche in relazione al lavoro prestato all’estero, considerato, peraltro, come lo svolgimento di queste attività assuma sempre maggiore rilevanza e sia oggetto di valutazione nell’ordinamento italiano. L’attività lavorativa all’estero è quindi incompatibile con lo “status” di inoccupato e conseguentemente impedisce l’accesso al riscatto a norma del comma 5-bis dell’articolo 2 citato. Pertanto, ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto in parola, il richiedente non dovrà avere mai prestato alcuna attività lavorativa, non solo in Italia ma anche all’estero, e non dovrà, di conseguenza, essere titolare di contribuzione in alcun ordinamento pensionistico obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati, compresi gli ordinamenti previdenziali degli Stati esteri.

La circostanza si deve ritenere verificata anche nel caso in cui lo svolgimento di questa attività comporti l’iscrizione alla Gestione separata, con un imponibile denunciato che non permetta la copertura contributiva di alcun mese. Perciò, in presenza di iscrizione alla Gestione per attività svolta, e anche nel caso in cui questa non dia luogo ad alcuna copertura contributiva, troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia del riscatto della laurea nella Gestione separata. Ma se vi è iscrizione alla Gestione separata non collegata allo svolgimento di effettiva attività di lavoro, essa risulterà priva di valore e consentirà l’esercizio della facoltà di riscatto.

Infine, per quanto concerne il pagamento parziale dell’onere del riscatto, non si perde quanto pagato. In maniera specifica, se un soggetto ha chiesto il riscatto, ad esempio di un corso di laurea di cinque anni, il cui onere è di 20 mila euro, e ne paghi 8mila, avrà diritto all’accredito di un periodo proporzionato al pagamento effettuato. Questa possibilità può essere utile per coloro che magari hanno 16-17 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e vogliono raggiungere 18 anni di contributi a tale data per avere liquidata la pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011: pagando parzialmente, per quanto basta a raggiungere 18 anni alla fine del 1995, essi taglierebbero il traguardo del calcolo retributivo.

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