Previdenza

Per i commercialisti cumulo gratuito con i requisiti maggiori

di Fabio Venanzi

Dopo la circolare 1/2017 della Cassa forense, arrivano i primi chiarimenti in materia di cumulo pensionistico anche dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ( Cnpadc ).

Con la prima newsletter di quest’anno, vengono fornite alcune delucidazioni in merito all’utilizzo del cumulo, esteso anche alle Casse dei libero professionisti per effetto della legge 232/2016.

Dal 1° gennaio di quest’anno i periodi accreditati presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell’Inps, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, la gestione separata dell’Inps (legge 335/1995), nonché presso le forme di previdenza di cui al Dlgs 509/1994 e del Dlgs 103/1996 possono essere utilizzati unitariamente al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico, senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa oppure alla totalizzazione nazionale.

Quest’ultima è indirettamente onerosa, considerato che il lavoratore, anche se non sostiene direttamente un costo per accedere alla pensione, rischia di vedersi applicare il sistema di calcolo contributivo e quindi di vedersi riconoscere un importo pensionistico – di norma – inferiore a quello del sistema di calcolo proprio correlato alla collocazione temporale dei periodi assicurativi. Il sistema contributivo non trova applicazione qualora il soggetto abbia maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate dalla totalizzazione.

Il cumulo, invece, applica sempre le regole di calcolo in funzione dei periodi e retribuzioni accreditati. In altri termini, il cumulo calcola la pensione con il criterio di calcolo contributivo solo se tale è il sistema previsto nell’ordinamento di una delle gestioni interessate.

Il cumulo consente di sommare gratuitamente tutti e per intero i periodi assicurativi non coincidenti. Tuttavia il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto. Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate dal cumulo.

Mentre nell’Ago la pensione si consegue con 66 anni 7 mesi e almeno 20 anni di contribuzione (requisiti anagrafici inferiori sono richiesti nel 2017 per le lavoratrici dipendenti e autonome del settore privato), nella Cassa la pensione di vecchiaia si ottiene con 68 anni di età e 33 anni di contributi oppure, in alternativa, con 70 anni di età e 25 anni di contribuzione. Il lavoratore che cumulerà accederà alla pensione con i requisiti della Cassa. La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, al raggiungimento di 41 anni 10 mesi per le donne e 42 anni 10 mesi per gli uomini.

L’informativa precisa che, in considerazione della possibilità di una maggiore convenienza del cumulo rispetto alla ricongiunzione di cui alla legge 45/1990, la Cassa ha deciso, su richiesta degli interessati, di sospendere le domande di ricongiunzione per le quali è stata inviata la quantificazione dell’onere ed è in corso il termine per l’eventuale adesione da parte del soggetto richiedente.

Rimangono aperte alcune criticità come, ad esempio, l’ente al quale presentare la domanda, la conversione dei periodi di iscrizione, la gestione delle coincidenze dei periodi assicurativi valutabili ai fini del diritto o la perequazione della pensione da cumulo.

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