Previdenza

Fondi pensione con modello europeo

di Claudio Pinna

Seppur passata sinora in sordina, l’approvazione finale della nuova direttiva europea Iorp II sui fondi pensione , avvenuta alla fine dello scorso anno, produrrà un sensibile impatto sul mercato. Le disposizioni dovranno essere recepite dai governi locali al massimo entro il 2018.

Gli ambiti di maggiore applicazione saranno quelli relativi alla governance , alla gestione del rischio e alle modalità di comunicazione di tutta una serie di informazioni nei confronti degli iscritti. La direttiva è destinata a tutti i fondi pensione privati di secondo livello costituiti in uno qualsiasi degli stati appartenenti all’area economica europea. Non quindi nei confronti degli enti di previdenza per i professionisti che viceversa garantiscono prestazioni di primo livello, sostitutive di quelle pubbliche.

Le nuove norme consentiranno con ogni probabilità alle organizzazioni, in particolare alle multinazionali, di costituire con più facilità i fondi pensione cosiddetti paneuropei, quei fondi cioè istituiti in un singolo paese dell’Unione ma nell’ambito del quale possono essere iscritti lavoratori provenienti da diversi altri Paesi (sempre appartenenti all’area europea). Sulla base di quanto stabilito dalla direttiva i fondi pensione dovranno dotarsi di un appropriato sistema di governance che preveda una adeguata comunicazione di tutte le informazioni, una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità nonché una periodica revisione interna dei processi e del loro corretto funzionamento. Sempre in tema di governance le nuove disposizioni richiedono la predisposizione scritta di diverse politiche, tra le quali quelle sulla gestione del rischio, l’internal audit e l’ousourcing dei servizi.

Le politiche devono essere riviste almeno ogni triennio. È richiesta anche una specifica politica sulla remunerazione della direzione del fondo che dovrà altresì essere resa pubblica. Per garantire inoltre una prudente gestione dei programmi, particolare attenzione sarà dedicata alla preparazione professionale di tutto il personale coinvolto nella gestione dei fondi pensione che dovrà dimostrare l’effettiva esperienza e conoscenza del settore. A tutti i fondi pensione inoltre sarà richiesta la costituzione di una direzione destinata alla gestione dei rischi ed un’altra a quella del controllo interno. La funzione dedicata alla gestione del rischio dovrà identificare, misurare, gestire e monitorare regolarmente tutti i rischi corsi dal fondo pensione, nonché assicurarsi che i processi decisionali prevedano l’integrazione nella struttura organizzativa dell’analisi dei rischi. In generale i rischi che dovranno essere monitorati sono quelli cosiddetti di design. Quelli cioè relativi ad una errata definizione delle prestazioni o dei tassi annui di contribuzione, troppo elevati o non in linea con le effettive esigenze dei lavoratori.

Infine tutti i rischi operativi dovranno anch’essi essere verificati per garantire sempre la continuità dei servizi ed un elevato livello di erogazione. Ogni tre anni il fondo pensione conduce un’autovalutazione delle modalità attraverso le quali i rischi sono gestiti. Con riferimento invece alla comunicazione la direttiva pone forte enfasi, in particolare tra i fondi a contribuzione definita, sul livello di prestazione che sarà garantito al pensionamento. Un punto cruciale è costituito dalle proiezioni della copertura che potrà essere erogata alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro. La direttiva richiede che assolutamente tale tipo di proiezione sia messa a disposizione degli iscritti e che siano evidenziate le ipotesi adottate. In particolare quelle utilizzate per la conversione della prestazione maturata sotto forma di capitale in rendita vitalizia. Non solo. I fondi dovranno altresì supportare gli iscritti in tutte le decisioni necessarie per il raggiungimento al pensionamento di un adeguato livello di reddito finale.

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