Previdenza

Previndai, approvato il nuovo documento sul regime fiscale 2017

di Cristian Callegaro

Il consiglio di amministrazione di Previndai (Fondo pensione dei dirigenti industriali) ha approvato nella seduta del 27 aprile 2017 il nuovo documento sul regime fiscale. I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro.

Per effetto dell'articolo 1, comma 160, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, qualora l'iscritto decida di destinare a previdenza complementare, anche parzialmente, l'importo dei premi di risultato, la stessa somma non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se eccedente i limiti di deducibilità indicati all'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005; parimenti, non concorrerà alla formazione dell'imponibile delle prestazioni al momento della loro erogazione.

Tale beneficio è riconosciuto – nei limiti di 3mila euro, elevato a 4mila euro nelle ipotesi in cui le imprese coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro – ai soggetti che nell'anno precedente a quello di percezione del premio, abbiano prodotto un reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore a 80mila euro.

Sui rendimenti della gestione, dal 2014 i fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Al riguardo, dal 1° gennaio 2017 sono esenti da tale imposta i redditi, fino a concorrenza del 5% dell'attivo patrimoniale relativo all'esercizio precedente, riguardanti investimenti riferiti ad azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in Paesi membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, purché con stabile organizzazione nello stesso territorio; in riferimento agli organismi che investono prevalentemente in dette quote od azioni, allo stesso modo ed alle stesse condizioni sono esenti le relative quote od azioni.

Riguardo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è previsto che i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi (allegati 1 e 2 della legge 229/2016), non debbano operare le ritenute alla fonte per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017.

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