Previdenza

Rapporto tra somme aggiuntive e iniziativa dell'ente previdenziale per il recupero della contribuzione omessa

di Silvano Imbriaci

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 11 maggio 2017, n. 11563 affronta il tema del rapporto tra somme aggiuntive e iniziativa degli enti previdenziali, in ordine al recupero della contribuzione omessa. La vicenda riguarda la contestazione del mancato pagamento di oneri contributivi effettuata dagli ispettori di vigilanza nei confronti di un lavoratore autonomo svolgente attività di intermediario del commercio e iscritto, a tale titolo, alla Gestione Commercianti dell'INPS. A seguito della notifica del verbale, con il quale era stato accertato il mancato pagamento di contributi, il debitore aveva regolarizzato la sua posizione, senza però versare le somme aggiuntive, da lui ritenute non dovute in quanto egli, sin dall'inizio della propria attività, si era iscritto presso la Camera di Commercio, e tale adempimento avrebbe dovuto esplicare i suoi effetti in via automatica anche presso l'ente previdenziale. In altre parole, il contribuente non avrebbe dovuto sopportare le conseguenze negative del ritardo nell'adempimento, da ricollegare ad un difetto di iniziativa imputabile all'Istituto. Secondo la Sezione lavoro, tuttavia, sussiste il presupposto per il pagamento delle sanzioni, in quanto vi è un oggettivo ritardo nell'adempimento dell'obbligo contributivo imputabile esclusivamente al lavoratore. Posto che l'obbligo contributivo è legato all'esercizio di attività lavorativa, secondo le regole generali e ancor più in relazione all'attività di lavoro autonomo (in base al quadro normativo composto dalle leggi n. 1397/60, 613/66, 662/1996 – art. 1, comma 203), gli effetti dell'iscrizione alla Camera di Commercio ex art. 14 legge n. 312/1991 sono del tutto irrilevanti. Anche se il comma 4 dell'art. 14 cit. (ancora vigente al tempo dei fatti) prevedeva l'efficacia della denuncia di iscrizione alla Camera di Commercio anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge; tuttavia, non contemplava una regola specifica diversa in ordine al pagamento dei contributi in corrispondenza con le scadenze da calcolare rispetto all'inizio dell'attività. Vale infatti la regola generale secondo cui se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente (art. 1183 c.c.). Nei casi, dunque, in cui è stata accertata ed è risultata pacifica la tardività del versamento, non costituisce causa esonerativa dell'obbligo sanzionatorio la circostanza che in relazione al periodo di riferimento dell'obbligo contributivo non sia risultata l'iscrizione all'INPS per un semplice difetto di comunicazione tra uffici, tale da determinare un oggettivo ritardo nell'adempimento. Ancora una volta la Cassazione ricorre dunque, nella risoluzione del caso, alla verifica della natura delle somme aggiuntive, conseguenza automatica dell'inadempimento oggettivo e che, in tale veste, hanno la funzione di rafforzare e rendere evidente la natura pubblicistica dell'obbligazione cui sono connesse.

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