Previdenza

Totalizzazione Ue anche per gli ex Inpdap cessati dal servizio con diritto a pensione

di Andrea Costa

Con il messaggio 2088 del 19 maggio 2017, l'Inps ha chiarito che le istanze di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche di diversi Stati membri e non dell'Unione europea, ai sensi dei regolamenti comunitari di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, presentate in data successiva al 25 ottobre 1998 dagli iscritti ex Inpdap già cessati dal servizio con diritto a pensione, debbano essere esaminate seguendo i medesimi criteri indicati dalla gestione privata.

Difatti per la gestione privata è da tempo ammessa la presentazione di un'istanza da parte del titolare di pensione italiana per ottenere la totalizzazione estera: sussistendone i requisiti, l'Inps è tenuta a erogare la prestazione più favorevole tra quella maturata sulla base dei soli periodi italiani e quella maturata con la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri. Confermando tale impostazione, la circolare 109 del 18 luglio 2013, avente a oggetto «Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013», disponeva, al punto 10, che «… i regolamenti dell'Unione europea attualmente prevedono l'obbligatorietà del calcolo del prorata nei casi in cui sussista diritto a pensione in base ai soli periodi assicurativi italiani, ai fini dell'attribuzione all'interessato del trattamento più favorevole tra il prorata e l'importo derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola contribuzione italiana, senza tener conto dell'eventuale integrazione al trattamento minimo (si veda in particolare la circolare 88 del 2 luglio 2010, punto 5)».

Criticità sono emerse, però, per le gestioni pubbliche, stante una interpretazione restrittiva da parte dell'Inpdap che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 11, del regolamento Ce 1606/1998, non riconosceva un medesimo diritto. Tale disposto, nell'inserire l'articolo 95 quater nel regolamento 1408/1971, consentiva esclusivamente il riesame delle posizioni previdenziali già definite di coloro che fossero cessati dal servizio con diritto a pensione prima del 25 ottobre 1998, ma non in data successiva. Sulla base di tale dato formale, l'Inpdap disponeva che non potessero essere accolte le istanze di totalizzazione estera presentate dopo il 25 ottobre 1998 dagli ex iscritti in quiescenza con diritto a pensione.

Con l'intervento da un lato del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il quale la posizione assunta dall'Inpadap non troverebbe riscontro nei regolamenti comunitari e, dall'altro, con il trasferimento delle funzioni dall'Inpdap all'Inps, con il messaggio 2088/2017 è stato disposto che anche le istanze di totalizzazione estera presentate in data successiva al 25 ottobre 1998 dagli iscritti ex Inpdap debbano essere esaminate con gli stessi criteri stabiliti dalla gestione privata, uniformando così i criteri di accesso degli assicurati alle prestazioni in regime internazionale.

Su richiesta degli interessati le domande di pensione definite in difformità a quanto disposto, con riferimento alle quali non si sia verificata la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'articolo 47, comma 2, del Dpr 639/1970, dovranno essere riesaminate e si dovranno corrispondere, nei limiti prescrizionali, i ratei pregressi. Decorso il termine di decadenza, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione, ma una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell'indisponibilità del diritto previdenziale. In tale circostanza la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione dei ratei pregressi.

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