Previdenza

L’Ape sociale somma i contributi

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

Il Dpcm che attua l’Ape sociale è stato firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, ma per la partenza dell’anticipo sono necessari ancora alcuni passaggi. Innanzitutto il decreto deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno seguente. Poi l’Inps fornirà le indicazioni operative per presentare le domande con una circolare che, assicurano dall’istituto, è già pronta e quindi dovrebbe essere pubblicata subito dopo il Dpcm.

La procedura di accesso all’Ape sociale richiede comunque un doppio passaggio: in un primo momento si chiede all’Inps una verifica dei requisiti, successivamente si fa domanda per l’assegno vero e proprio (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Nella prima fase, sostanzialmente, è necessario dimostrare di avere il requisito specifico per la categoria di beneficiari a cui si appartiene: stato di disoccupazione; assistere da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave (legge 104/1992); invalidità civile almeno al 74%; svolgere un’attività gravosa.

Gli altri requisiti possono essere maturati successivamente, ma comunque entro l’anno di riferimento. Si tratta dei 63 anni, del minimo contributivo (30 o 36 anni), dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per i disoccupati), di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 un’attività gravosa.

Il requisito contributivo può essere soddisfatto utilizzando sia i contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, sia quelli presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché presso la gestione separata dell’Inps. L’articolo 2, comma 2 del Dpcm prevede che concorre tutta la contribuzione versata o accreditata - a qualsiasi titolo - presso queste gestioni. Gli eventuali periodi coincidenti saranno utilizzati solo una volta ai fini del diritto. Pertanto è come se operasse il cumulo contributivo.

L’Inps verifica se ci sono le condizioni oggettive per la concessione dell’Ape, inclusa la disponibilità di fondi. Entro il 15 ottobre, a fronte di domande presentate entro il 15 luglio di quest’anno con riferimento all’Ape del 2017:
• se tutto è ok viene comunicata all’interessato la prima decorrenza utile;
• se i fondi sono insufficienti, viene confermata l’Ape, ma posticipata la decorrenza (quest’ultima sarà confermata successivamente);
• se non ci sono i requisiti, la domanda viene rifiutata.

In prossimità della maturazione di tutti i requisiti e della decorrenza utile, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso all’Ape sociale, e il relativo assegno sarà pagato dal primo mese successivo alla richiesta e al raggiungimento di tutte le condizioni.

La domanda di “controllo” dei requisiti può anche essere inviata dopo il 15 luglio, purché entro il 30 novembre. Tuttavia in quest’ultimo caso la domanda verrà presa in considerazione solo a fronte di risorse residue (non è chiaro, però, se avrà precedenza rispetto a quelle del 2018). Invece, quelle entro il 15 luglio saranno comunque accolte a fronte dei requisiti, salvo eventuale posticipo.

Chi maturerà i requisiti per l’Ape sociale l’anno prossimo dovrà presentare la prima richiesta entro il 31 marzo e l’Inps risponderà entro il 30 giugno. Sarà comunque possibile inviare la domanda entro il 30 novembre “andando in coda”, come previsto per quest’anno.

Al momento resta in sospeso la possibilità di integrare l’assegno. La norma prevede, infatti, che lo Stato paghi un importo massimo di 1.500 euro lordi. Ma se la pensione futura è superiore e il lavoratore vuole incrementare l’assegno temporaneo, dovrebbe poterlo fare con un meccanismo simile a quello dell’Ape volontario (prestito da restituire poi con trattenute sulla pensione). Ma dato che l’Ape volontario non è stato ancora attuato, per questa opzione si deve attendere.

Il percorso

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