Previdenza

Fondi pensione: entro il 31 maggio è dovuto il contributo alla Covip

di Giuseppe Argentino

Con delibera della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) del 22 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20 maggio scorso, sono stati resi noti entità, modalità e tempi di erogazione della contribuzione dovuta dai fondi pensione alla Covip.

Si tratta di un atto che la Covip ha emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) secondo il quale, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento della Covip, e di altre autorità di garanzia e vigilanza, vanno finanziate «dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato».

Con successivo articolo 13, comma 40, del Dl 95/2012 ( decreto spending reiew), convertito in legge 135/2012, è stata disposta l'abrogazione dell'articolo13, comma 2, della legge 335/1995 ( "Riforma Dini"), che prevedeva il finanziamento della Covip a carico del bilancio dello Stato.

Secondo il comma 65, ciascuna autorità provvede con propria deliberazione a determinare l'entità della contribuzione, ma anche termini e modalità di versamento, da effettuare direttamente all'autorità competente. Tale deliberazione viene resa esecutiva dopo essere stata sottoposta al presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il ministro dell'Economia, la approva entro 20 giorni, fermo restando che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvata.

Per quanto riguarda l'entità della contribuzione, l'articolo 13, comma 3, della legge 335/1995, aveva disposto che essa non potesse superare lo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati, ad integrazione del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, che – come accennato – è stato successivamente revocato.

A seguito dell'intreccio normativo formatosi nel corso degli anni, i fondi pensione provvedono dunque interamente al finanziamento della Covip con contributo proprio.
La deliberazione del 22 marzo scorso ha disposto, in particolare, che le forme pensionistiche complementari, iscritte all'Albo dei fondi pensione istituito presso la Covip alla data del 31 dicembre 2016, siano tenute a corrispondere, entro il 31 maggio 2017 un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo nell'anno 2016. Nel caso di cancellazione dall'Albo di una forma pensionistica complementare prima di tale scadenza il versamento del contributo va effettuato nella stessa misura prima della cancellazione stessa: dato il prolungarsi dei tempi di pubblicazione della deliberazione sulla Gazzetta ufficiale tale precisazione si rivela di fatto ininfluente. La deliberazione precisa che sono esclusi dal calcolo del contributo i flussi in entrata relativi al trasferimento di posizioni maturate presso altri fondi pensione, come pure i contributi versati per prestazioni accessorie di invalidità o premorienza.

Per quanto riguarda le forme pensionistiche costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo è effettuato dalla società o dall'ente, e se il fondo si configura come mera posta contabile nel bilancio della società o dell'ente, la base di calcolo terrà conto anche degli accantonamenti effettuati nell'anno finalizzati alla copertura della riserva matematica relativa alle obbligazioni previdenziali.

Dopo avere esposto le modalità per il versamento, comprensive del codice Iban intestato alla Covip, specificando perfino l'espressione da utilizzare nella causale del versamento, la deliberazione si completa disponendo che i fondi dovranno trasmettere all'autorità di vigilanza, entro il prossimo 21 giugno, i dati relativi alla contribuzione versata, utilizzando la modulistica appositamente predisposta nelle sezioni riservate del sito internet www.covip.it

Va infine sottolineato che in caso di mancato pagamento, sarà dato corso alla procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, comprensive di interessi e spese di esecuzione.

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