Previdenza

Definita la procedura di esenzione dalla tassazione per i pensionati pubblici all’estero

di Andrea Costa

Con il messaggio 2205 del 29 maggio, l'Inps ha fornito importanti indicazioni operative sulle modalità tecniche di gestione delle istanze di esenzione dall'imposizione italiana delle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione della disciplina dettata dalle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione.

Premesso che la maggioranza delle convenzioni in vigore con l'Italia prevede comunque l'imponibilità in Italia delle pensioni pubbliche, anche laddove il percipiente si sia trasferito definitivamente all'estero, taluni accordi prevedono la detassazione alla fonte, a condizione che il pensionato risulti residente fiscale nello Stato estero convenzionato, ovvero rispetti il requisito della cittadinanza.

Per poter beneficiare dell'esenzione, dunque, il pensionato dovrà dapprima verificare la legislazione convenzionale e produrre le relative attestazioni. Nello specifico, per attestare la residenza fiscale è necessario che il richiedente compili il modello della serie EP-I, scaricabile sul sito dell'Inps alla sezione Moduli > Convenzioni internazionali – disponibile in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco) – e lo consegni in originale alla sede provinciale che gestisce il trattamento pensionistico, unitamente all'attestazione della residenza fiscale autenticata dall'autorità fiscale straniera.

Diversamente, qualora la convenzione richieda il requisito della cittadinanza, il pensionato dovrà produrre idonea autocertificazione, in tutti i casi previsti dalla normativa nazionale in materia, ovvero un idoneo certificato di cittadinanza estera, in tutti gli altri casi.

Verificata l'istanza di esenzione dall'imposizione fiscale da parte dei funzionari dell'Istituto, in caso di accoglimento gli operatori delle competenti strutture territoriali dovranno accedere allo specifico sistema informatico in cui è gestita la pensione (GPP o SIN) per poi procedere a effettuare una serie di operazioni. In estrema sintesi, dovranno dapprima operare una variazione anagrafica, registrando l'ultimo indirizzo aggiornato di residenza estera e ogni altro elemento anagrafico, e poi effettuare una serie di inserimenti.

Per le pensioni in pagamento nel sistema GPP occorrerà inserire nella maschera 28 del programma un flag denominato “pensione non soggetta a tassazione”, rendendo così possibile l'esenzione; inoltre, per assicurare l'esenzione per l'intero periodo d'imposta, si dovrà operare nella maschera 100 – assegni tassabili e non – inserendo la disposizione di emissione di un assegno a rimborso, di codice R1, di importo equivalente all'ammontare delle ritenute Irpef, al netto delle detrazioni fiscali, applicate in precedenza a partire dalla prima rata emessa nel corso del medesimo anno fiscale, e sospendendo la ritenuta relativa all'acconto dell'addizionale comunale relativa all'anno fiscale in corso e rimborsando le rate già trattenute.

Diversamente, per le pensioni in pagamento su SIN occorrerà inserire nella sezione “Variazioni individuali” il flag su “esenzione estero – richiesta”, mentre, per assicurare l'esenzione per l'intero periodo di imposta, sarà necessario disporre l'emissione di un assegno a rimborso con codice R4 di importo equivalente all'ammontare delle ritenute Irpef.

Il procedimento si conclude con l'invio da parte delle strutture territoriali di una comunicazione a mezzo email all'indirizzo gruppocontrollopensioni@inps.it che indichi nell'oggetto “esenzione fiscale residenti estero pensioni gestione pubblica” e riporti nel corpo del testo il giorno di convalida della lavorazione in procedura e le generalità complete del pensionato.

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