Previdenza

Dal 2017 applicabile anche alla Croazia l’Accordo sulla libera circolazione con la Svizzera

di Andrea Costa

L'adesione della Croazia all'Unione europea nel 1° luglio 2013 ha comportato un ampliamento dell'ambito di applicazione dei regolamenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sostituendo, quasi integralmente, la Convenzione di sicurezza sociale in vigore tra l'Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002. La qualità di membro dell'Unione non ha comportato, però, l'automatica applicazione alla Croazia dell'Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né, tantomeno, dell'Accordo See, riguardo allo Spazio Economico Europeo, cui aderiscono anche la Norvegia, l'Islanda e il Lichtenstein.

Le conseguenze della successiva estensione alla Repubblica di Croazia dei due Accordi richiamati sono state illustrate dall'Inps con la Circolare n. 95 del 31 maggio 2017.

Limitando la presente analisi all'Accordo con la Svizzera, è utile richiamare la Decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 novembre 2016, che lo ha reso applicabile dal 1° gennaio 2017, con conseguenze rilevanti anche in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. La circolare in commento riporta, in particolare, una serie di esempi utili a meglio definire le regole della totalizzazione multipla e ad individuare la decorrenza delle relative prestazioni. È il caso, ad esempio, del cittadino croato che abbia versato contributi in Italia, Croazia, Svizzera e Stati Uniti d'America, quest'ultimo Paese extra-Ue convenzionato ai fini previdenziali con l'Italia e la Svizzera, ma non con la Croazia. La circostanza che nei confronti della Croazia sia ora possibile applicare l'Accordo CH-UE, comporta che i periodi fatti valere negli Stati terzi legati sia all'Italia, sia alla Svizzera da accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione possano essere oggetto di totalizzazione. Nel caso richiamato, laddove sia necessario totalizzare i periodi maturati negli Usa per perfezionare il diritto alla prestazione, quest'ultima non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, momento in cui l'Accordo CH-UE ha trovato applicazione nei confronti della Croazia. Diversamente, nel caso di un cittadino croato che abbia versato i contributi in Italia, Croazia, Svizzera e Canada – Paese legato da una convenzione in materia di sicurezza sociale con tutti e tre gli Stati richiamati – se per perfezionare il diritto alla prestazione richiesta sia necessario totalizzare i contributi canadesi, la prestazione potrà essere riconosciuta già dal 1° luglio 2013, anno di entrata della Croazia nell'Unione europea e di applicazione dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009.

Come chiarito dall'Inps, riguardo al riesame in base all'Accordo con la Svizzera delle domande di prestazione presentate da coloro che risultano assicurati in Italia, Svizzera e Croazia, le domande di pensione già definite al 1° gennaio 2017 possono essere riesaminate su domanda degli interessati. Per le domande di riesame presentate entro 2 anni dal 1° gennaio 2017 la decorrenza dei diritti può essere fissata da tale ultima data, mentre per le domande presentate successivamente i relativi diritti saranno stabiliti in relazione alla data di presentazione della domanda, sempreché non sia intervenuta decadenza o prescrizione. Per le domande di pensione in corso di definizione al 1° gennaio 2017 è invece possibile il riesame a partire da tale data.

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