Previdenza

Totalizzazione internazionale non utile per l’Ape sociale

di Pietro Gremigni

Il requisito contributivo utile per accedere all'Ape sociale non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi Ue, Svizzera, Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Invece per ottenere la pensione anticipata ridotta da parte dei lavoratori precoci sono utili anche i periodi di lavoro all'estero.
Lo ha precisato l'Inps nel messaggio 3167 del 31 luglio 2017 ad ulteriore integrazione della circolare 100/2017 e delle Faq pubblicate qualche giorno fa.

Requisito contributo per l'Ape sociale - A seconda della categoria destinataria di appartenenza il lavoratore per accedere all'Ape sociale, oltre ad avere un’età minima di 63 anni, deve avere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni se è un disoccupato che non percepisce i trattamenti da almeno 3 mesi, se assiste da almeno 6 mesi un portatore di handicap grave o se ha un'invalidità di almeno il 74%, nonché di 36 mesi se fa parte di una categoria di attività faticosa e gravosa.
Ebbene, entrambi i requisiti contributivi minimi non possono essere perfezionati utilizzando eventuali periodi contributivi esteri come sopra precisato. Si tratta infatti di una prestazione particolare che non entra a fare parte né di un trattamento previdenziale né di tipo assistenziale. Tuttavia al momento del pensionamento i contributi esteri possono essere tenuti regolarmente in considerazione.
Volendo fare un esempio, prendiamo un assicurato che accede all'Ape sociale con 36 anni di contributi maturati in Italia, frutto magari di sommatoria di diversi periodi di più gestioni non coincidenti; potrebbe, dopo due anni di Ape, aggiungere 4 anni accreditati in uno stato Ue e perfezionare così la pensione anticipata, grazie proprio a questi ultimi. Chiaramente a quel momento decadrebbe dall'Ape sociale per percepire la pensione anticipata.

Residenza in Italia - Il messaggio dell'Inps ribadisce quanto indicato nella circolare 100/2017 e cioè che per ottenere l'Ape sociale occorre essere residenti in Italia e che l'eventuale trasferimento all'estero dopo aver ottenuto la relativa indennità, costituirebbe una causa di decadenza (l'indennità verrebbe revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza).
Anche questa regola è sui generis almeno per ciò che riguarda le pensioni che sono un diritto dell'assicurato anche in caso di residenza all'estero.
Facciamo presente comunque che il requisito della residenza è una precisazione della circolare 100 dell'Inps citata che non è prevista nè dalla legge 232/2016 né dal Dpcm istitutivo.

Precoci - In relazione ai lavoratori “precoci”, il ministero del Lavoro, vista la diversa natura del beneficio, nel non prevedere analoga esclusione dal campo di applicazione materiale dei regolamenti Ue e delle convenzioni bilaterali, ha fatto presente che l'accesso al beneficio non può essere subordinato alla residenza in Italia. Pertanto, trovando applicazione i regolamenti Ue e le convenzioni bilaterali, anche la totalizzazione internazionale deve ritenersi utilizzabile.
Per l'Inps, quindi, sono pertanto utili per integrare l'attuale requisito ridotto di 41 anni di anzianità contributiva i periodi di lavoro all'estero riscattati, oppure quelli di lavoro effettivo svolti in paesi Ue , in Svizzera, stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

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