Previdenza

Sospensione concordata, niente sconto sui contributi

di Matteo Prioschi

Spetta all’imprenditore edile indicare la disposizione contrattuale che consente di non versare il minimale contributivo. Così ha deciso la Corte di cassazione nell’ ordinanza 19662/2017 depositata ieri relativa a un contenzioso tra l’Inps e una società.

I dipendenti extracomunitari di quest’ultima hanno concordato con l’azienda la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo durante il quale sono tornati nei Paesi di origine senza percepire lo stipendio. L’azienda ha ritenuto di non dover versare i contributi per tale arco temporale, mentre per l’Inps era di avviso contrario.

L’articolo 29, comma 1, del decreto legge 244/1995 stabilisce che i datori di lavoro individuati dalla norma stessa devono versare i contributi sulla base di una retribuzione calcolata su un orario di lavoro normale non inferiore a quello a quello previsto dai Ccnl stipulati dai sindacati più rappresentativi. Lo stesso articolo prevede che tale obbligo non scatti a fronte di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, oppure in altre situazioni individuate con decreto ministeriale.

I giudici di Cassazione hanno richiamato la sentenza 22314/2016 in base alla quale «costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccetuative dell’obbligo contributivo» e l’ordinanza 9805/2011 con cui si è stabilito che «ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisce il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retributivo» perché gli altri casi in cui l’obbligo viene meno si tratta di situazioni in cui è la legge a imporre al datore di sospendere il rapporto.

Nel caso specifico il datore di lavoro non ha indicato la disposizione contrattuale che consente di non versare i contributi durante la sospensione concordata dell’attività e di conseguenza la Cassazione ha accolto la tesi dell’Inps.

L’ordinanza 19662/17 della Corte di cassazione

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