Previdenza

Le Casse private non possono imporre contributi di solidarietà

di Maria Carla De Cesari

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti non ha il potere di imporre contributi di solidarietà nei confronti dei pensionati. La legge 335/1995 consente di intervenire sugli «elementi costitutivi del rapporto obbligatorio» con gli assicurati attraverso «la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Tuttavia, la legge 335 non consente agli enti di previdenza privatizzati di «sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà». Lo ribadisce la Corte di cassazione, sentenza 19711/17, che conferma il suo orientamento valido per tutte le Casse privatizzate. La Cassazione, che richiama la sentenza 12338 del 2016, si pronuncia sul contributo si solidarietà approvato dalla Cassa dei dottori commercialisti con la delibera 4/08, per il periodo 2009-2013. «Una volta maturata la pensione di anzianità - spiega ancora una volta la Corte - l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché lederebbe l'affidamento del pensionato», tutelato dall'articolo 3 della Costituzione. Neppure la legge 296/06 (articolo 1, comma 763) sana la deliberazione della Cassa sul contributo di solidarietà. La norma che, secondo le Casse, dovrebbe dare il nullaosta per le delibere degli Enti, ha un valore circoscritto: si limita infatti a garantire efficacia a i provvedimenti degli enti previdenziali se questi ultimi sono stati assunti nel rispetto della legge. Il che è da escludere, visto che la legge 335 riconosce alle Casse un potere regolamentare ben definito (variazione delle aliquote contributive, coefficienti di rendimento); inoltre richiede che le misure siano finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, cosa da escludere per il contributo di solidarietà per il suo carattere temporaneo. Sulla questione del contributo di solidarietà si è espressa la Corte costituzionale 173/16, che lo ritiene una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge: secondo Anna Campilii, che ha patrocinato il pensionato di Cassa dottori in Cassazione, il contributo di solidarietà non è istituibile con un atto regolamentare delle Casse.

Cassazione, ordinanza 19711/2017

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