Previdenza

Inail, maxi sanzione da rimborsare

di M.Piz.

In tutti i casi in cui pendevano giudizi relativi ad opposizioni a cartelle esattoriali di pagamento di contributi Inail relativi al periodo dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010 le sedi dell’istituto assicurativo dovranno provvedere a calcolare la sanzione civile per evasione con il regime previsto dalla legge 388/2000 e ad annullare la differenza rispetto alle sanzioni civili di 3mila euro per lavoratore già accertate, in modo da mettere fine al contenzioso in atto.

Lo chiarisce la circolare 31/17 con la quale l’Inail ha fatto il punto sulle sanzioni civili da applicare per i contenziosi aperti in quel periodo dopo che la  Consulta , con la sentenza 254/14, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del Dl 223/06, convertito con modificazioni dalla legge 248/06. La norma stabiliva che l’importo delle sanzioni civili per omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non poteva essere inferiore a 3mila euro indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa, una soglia minima stabilita in via preventiva e forfettaria contraria - secondo la Corte - all’articolo 3 della Costituzione, visto che le sanzioni in questione hanno una funzione «essenzialmente risarcitoria».

Il regime sanzionatorio dichiarato illegittimo era rimasto in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010, prima di essere sostituito dalle nuove disposizioni contenute nella legge 183/10.

I soggetti assicuranti che a suo tempo avevano regolarmente versato le sanzioni civili ex articolo 36 bis dovranno, a questo punto, presentare domanda di rimborso entro un termine prescrizionale di 10 anni dalla data di versamento alla sede Inail competente, la quale provvederà a calcolare la sanzione in base alla legge 388/00 e a rimborsare la differenza.

La circolare n. 31/17 dell'Inail

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©