Previdenza

Ridotta la Cigs per crisi e riorganizzazione

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Dal 25 settembre prossimo - come precisato dalla circolare del Lavoro n. 24 del 5 ottobre 2015 - si stringono le maglie della Cassa integrazione straordinaria (Cigs). Laddove, infatti, l’intervento sia richiesto per riorganizzazione e crisi aziendale , le sospensioni del lavoro potranno essere autorizzate solamente nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’ unità produttiva nell'arco di tempo relativo al programma autorizzato.

La variazione si origina dalla piena operatività dell’articolo 22, comma 4, del Dlgs 148/2015 con cui, due anni fa, l’Esecutivo ha varato la riforma degli ammortizzatori sociali. La norma di riferimento, infatti, dispone che: «Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato».

In realtà questa disposizione non è entrata in vigore il 24 settembre 2015 (data di vigenza del decreto di riforma) ma è stata collocata in incubazione; l’articolo 44, comma 3, dello stesso decreto ha previsto che: «La disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto».

In questi due anni, dunque, le cose sono rimaste inalterate. La sospensiva è, tuttavia, prossima alla scadenza e terminerà il 24 settembre 2017. Conseguentemente, le imprese che chiederanno l’integrazione straordinaria per le due causali più ricorrenti (riorganizzazione e crisi aziendale) non potranno più contare sulla cassa a zero ore per tutto il personale durante il periodo disponibile: in pratica, non si potrà più tenere un’impresa aperta solo “virtualmente”, senza che alcun dipendente lavori. Va così a regime una delle novità introdotte dal decreto legislativo attuativo del jobs act, finalizzate a rendere più razionale l’utilizzo delle integrazioni salariali. Va anche tenuto presente che la disposizione evita il possibile ricorso alla Cigs a zero dell’intera unità produttiva, ma non preclude la sospensione totale di singoli lavoratori.

Con riferimento alla regola che sta per esordire nel panorama giuridico vale la pena ricordare che uno dei principi postulati dalla legge delega (L. 183/14), è legato alla revisione dei limiti di durata dei trattamenti di cassa, che vanno rapportati al numero massimo di ore lavorabili nel periodo di intervento della Cig.

È inoltre il caso di accennare al fatto che la Cigs è uno strumento finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di crisi aziendali e di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa con evidente ripercussione sul fronte sociale. Il suo scopo, quindi, è quello di curare un momento di patologia anche grave ma non terminale. In tal senso già dal gennaio 2016 – in forza di una previsione contenuta nella Legge 92/12- non è possibile ricorrere all’intervento straordinario nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Sempre con riferimento ai limiti temporali, vale la pena di rammentare che, per la causale di riorganizzazione aziendale – al cui interno si collocano i casi di ristrutturazione e conversione aziendale previsti dalla normativa (L. 223/91) antecedente al decreto di riordino – la durata massima del trattamento è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva.

Inferiore, invece, il periodo massimo previsto per crisi aziendale, che non può eccedere i 12 mesi, anche continuativi. Il Dlgs 148/15 ha ricondotto nell’alveo della Cigs anche il contratto di solidarietà difensivo - precedentemente provvisto di luce propria (L. 863/84) – portando così a tre il totale delle causali per cui è possibile richiedere l’intervento pubblico straordinario.

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