Previdenza

Per l’anticipo volontario il decreto ancora in stand-by

di Fabio Venanzi

L’Ape volontaria non è ancora in vigore. Si registra infatti un ritardo sulla tabella di marcia per l’avvio dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica: il testo del decreto attuativo (Dpcm) è stato modificato dopo le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato, ma resta in attesa della firma del premier Gentiloni per poi tornare alla Corte dei conti.

L’Ape volontaria sarà comunque retroattiva, per il riconoscimento del diritto al 1° maggio scorso, con una clausola di allungamento in caso nel 2019 venissero modificati i requisiti di pensionamento, in virtù dell’adeguamento dalla speranza di vita.

La previsione del Governo è che la norma diventi operativa entro fine settembre, con una circolare dell’Inps a spiegare tutti i dettagli operativi.

Per la piena operatività servirà anche la pubblicazione - data per imminente - della convenzione con Abi e Ania, in cui verrà confermato il costo finale del prestito ponte (il Taeg dovrebbe essere del 3,2%).

I requisiti

Una volta in vigore, la prestazione potrà essere richiesta dal lavoratore a cui mancano non più di tre anni e sette mesi per raggiungere la pensione di vecchiaia (nel 2018 l’età è fissata a 66 anni e sette mesi) e possa vantare almeno venti anni di anzianità contributiva nell’Assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa nonché nella gestione separata dell’Inps. Sono esclusi i titolari di un trattamento pensionistico diretto, compresi i titolari di assegno ordinario di invalidità.

Come funziona il prestito

L’assegno viene pagato per dodici mensilità ed è esente da imposizione fiscale. Le somme percepite nel periodo transitorio (tra l’accesso all’Ape volontaria e il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia) dovranno essere restituite in un periodo massimo di venti anni, a partire dal pensionamento. A fronte del prestito, è necessario stipulare un polizza che copra il rischio di premorienza del lavoratore affinché sia garantita l’estinzione dell’eventuale debito che, pertanto, non graverà sui titolari di pensione ai superstiti.

Assegno minimo e durata

L’importo della pensione, al netto della rata di rimborso del prestito, dovrà comunque garantire una pensione pari a 1,4 volte l’importo del trattamento minimo (corrispondente nel 2017 a 702,65 euro mensili).

La durata minima dell’anticipo è di sei mesi. L’importo richiedibile a titolo di prestito è legato alla durata dell’Ape.

A fronte di periodi maggiori, l’anticipo – che dovrebbe variare tra il 75 e il 90% della pensione spettante al momento di accesso alla prestazione – diminuisce al fine di evitare, al momento del pensionamento, una rata di rimborso particolarmente gravosa.

Insieme alla domanda di Ape deve essere presentata anche la domanda di pensione. Domande che diventano irrevocabili una volta perfezionato il contratto di prestito, salvo che non sia stato esercitato il diritto di recesso.

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