L'esperto rispondePrevidenza

Inquadramento previdenziale

di Imbriaci Silvano

La domanda

Ho una srl con 14 dipendenti, che svolge attività di calzaturificio con 1 socio unico al 100% anche amministratore, la srl è inquadrata inps come settore artigianato con ccnl applicato tessili-moda artigiani dal 11/2015. Il commercialista solo oggi mi ha detto che la srl non è mai stata iscritta all'artigianato. Che cosa devo fare? 1. devo inviare nuovi uniemens da 11/2015 fino ad oggi?2. devo ricalcolare le differenza contributiva da versare inps a carico della srl.? 3. la paga corrisposta fino ad oggi a quella delle tabelle artigiane. In caso di verifica ispettiva mi viene richiesta la differenza retributiva tra la tabella piccola industria rispetto a quella artigiana? 4. dal mese di aprile 2017 in poi posso pagare i dipendenti con tabelle artigiana?

Occorre premettere che nel nostro ordinamento giuslavoristico la scelta del contratto applicabile è rimessa al datore di lavoro, purché l’attività svolta sia di massima coerente con la tipologia merceologica prescelta. Discorso diverso è quello relativo all'inquadramento previdenziale, operato d’ufficio dall’ Inps in base ai propri criteri di classificazione (industria, commercio, agricoltura e così via). Nel caso di specie si è verificata una situazione se non altro anomala: la concessione di codici di autorizzazione al versamento di contributi nella classe 5C (impresa artigiana con il limite di 18 dipendenti di cui non più di 9 apprendisti; art. 4, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1985, n. 443) senza contemporanea iscrizione all'artigianato. In ipotesi di accesso ispettivo, l’INPS, vista l’assenza di iscrizione all'artigianato, determinerà le obbligazioni retributive o contributive sulla base dell’attività esercitata in concreto. Nel caso di specie, vista la particolare situazione, e vista la presenza di codici di autorizzazione dell’artigianato, l’Istituto dovrà valutare con maggior attenzione se il codice di autorizzazione sia stato concesso sulla base di erronee o inesatte dichiarazioni dell’azienda in sede di inquadramento. In questo caso, se così sarà accertato, potrà essere disposta la variazione di inquadramento fin dall’inizio, nei limiti della prescrizione, con invito alla regolarizzazione contributiva sulla base della retribuzione imponibile ritenuta applicabile in relazione all’attività svolta. In ogni caso si consiglia all’azienda di regolarizzare la propria posizione indipendentemente dall’eventuale accesso ispettivo; o chiedendo l’iscrizione all’artigianato o optando per la piccola industria. Per il periodo pregresso, se sarà mantenuto il codice artigianato probabilmente non ci sarà bisogno di ricompilare gli E-mens ormai acquisiti ricalcolando i contributi (altrimenti si realizzerebbe un credito contributivo in via automatica); la regolarizzazione contributiva potrà essere effettuata solo dopo l’eventuale variazione del codice di autorizzazione da artigianato a piccola industria. Quanto ai crediti retributivi la cui prescrizione è, in via ordinaria, quinquennale, il passaggio da azienda artigiana ad azienda industriale non necessariamente deve comportare il cambio del CCNL applicato, che può rimanere quello del settore artigiano anche allorché l’azienda venga reinquadrata a livello previdenziale nel settore industria. Infatti, una cosa è l’inquadramento previdenziale e contributivo, di stretta competenza degli istituti assicurativi, che operano in base a disposizioni di legge, altro è il contratto collettivo con cui le parti (datore di lavoro e dipendenti) scelgono di regolare i loro rapporti economici, che è rimesso all’autonomia privata ed è insindacabile da terzi se idoneo a garantire quel trattamento economico e normativo proporzionato e sufficiente costituzionalmente tutelato. Nel caso di specie, se l’attività esercitata rimane la stessa, non si comprende per quale motivo un trattamento contrattuale ritenuto congruo e dignitoso (anche perché concordato da oo.ss. dotate comunque di idonea rappresentatività) non possa continuare ad essere tale. Ovviamente, il datore di lavoro, vista la discordanza tra inquadramento e contratto applicabile, si espone maggiormente ad eventuali rivendicazioni da parte dei lavoratori dipendenti.

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