Previdenza

Le istruzioni sulla rivalutazione delle rendite dal 1° luglio 2017

di Luca Vichi

L'Inail, con circolare 27 settembre 2017, n. 38, detta le istruzioni sulla rivalutazione , con decorrenza 1° luglio 2017, degli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

Come noto l'articolo 11 della Legge n. 38/2000 prevede che, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, debba essere rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali, come sopra determinati, sono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione.

I decreti ministeriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio scorso hanno confermato che, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale rimangono quelli emanati nell'anno 2015.

Per il secondo anno consecutivo infatti la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT è risultata negativa e quindi gli importi vigenti lo scorso anno - e peraltro anche nel 2015 - rimangono confermati anche per l'annualità 2017.

A decorrere dal 1° luglio 2017 perciò l'importo delle prestazioni economiche è pari all'importo corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2015; vengono così confermati tutti gli importi riportati nella circolare Inail 73/2015.

Di seguito alcuni riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni:
- l'assegno una tantum in caso di morte nei settori industriale e agricolo è pari a euro 2.136,50; per i medici radiologi è invece rapportato alla retribuzione di euro 60.057,27;
- l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura è pari a euro 42,41 per i dipendenti, mentre a euro 47,68 per i lavoratori autonomi;
- l'assegno per assistenza personale continuativa è pari a euro 533,22.

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