Previdenza

Gestione separata, malattie gravi equiparate al ricovero

di Mauro Pizzin

Con la circolare n.139/17 di ieri l’Inps chiarisce il concetto di malattia grave o ingravescente , la quale, a norma della legge n.81/2017, consente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 335/95, di ricevere in caso di periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% l’ indennità di malattia come se ci fosse il ricovero .

Per essere così indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione - o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo. Tutto ciò premesso, alla luce dell’interpretazione fornita, può quindi intendersi che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”.

Alla circolare l’Istituto allega anche un elenco di malattie che rientrano nella previsione di indennizzabilità (dalle neoplasie maligne in trattamento alle malattie dismetaboliche, dai periodi successivi ai trapianti alle intossicazioni) e fornisce le istruzioni per la presentazione e la documentazione dell’istanza da parte del lavoratore. In particolare, per il riconoscimento della tutela oggetto della circolare è necessario che gli uffici medico legali dell’Inps possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia. In quest’ottica, l’istituto previdenziale dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche un’ulteriore documentazione medica - caratterizzata da cartelle cliniche, relazioni mediche e accertamenti diagnostici - comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica o la sussistenza della grave patologia cronica come sopra descritta.

La circolare n. 139/17 dell'Inps

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