Previdenza

Cumulo pensione reddito da lavoro autonomo, dichiarazione all’Inps entro il 31 ottobre

di Aldo Forte

I titolari di pensione con decorrenza entro l'anno 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare all'Inps entro il 31 ottobre 2017, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016. Lo ricorda l'Inps, con il messaggio 4189 del 25 ottobre 2017.

Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione
Non devono presentare la dichiarazione:
- coloro che sono titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, liquidata sia nel sistema retributivo, sia nel sistema contributivo;
- coloro che sono titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
In merito agli assegni di invalidità, è da ricordare che le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 42, della legge 335/1995, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni indicate alla tabella G allegata alla legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarazione
Tutti coloro che non si trovano nelle situazioni citate in precedenza sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.
Per quanto concerne l'individuazione del reddito, stante la genericità del disposto legislativo che ha previsto la rilevanza di tale importo ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici (articolo 10 del Dlgs 503/1992), devono essere presi in considerazione, ha precisato più volte l'Inps, tutti i redditi comunque ricollegabili ad un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione.
Di conseguenza, rientrano nel regime di limitazioni al cumulo introdotto dall'articolo 10 non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, iscritti alle particolari gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione può essere resa anche tramite Caf e altri soggetti abilitati in base al Dlgs 241/1997. In alternativa l'interessato, una volta autenticatosi con Pin dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai servizi online per il cittadino e selezionare la voce “dichiarazione reddituale – Red semplificato (per la dichiarazione RED)”. Nel successivo pannello occorre scegliere la campagna di riferimento: nella fattispecie, 2017 (dichiarazione redditi per l'anno 2016).

Regime sanzionatorio
La legge 662/1996 ha previsto che i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, che omettano di produrre la dichiarazione stessa, dovranno versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione; quanto dovuto viene trattenuto direttamente dall'ente competente sulle rate di pensione dovute al soggetto inadempiente.

Pensionati dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità e cioè i trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.

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