Previdenza

Assegno sociale: chiarimenti dell'Inps sui requisiti reddituali

di Arturo Rossi

Nel caso in cui il soggetto richiedente l'assegno sociale comprovi, nella documentazione allegata alla domanda, la mancata effettiva erogazione di un reddito spettante, quest'ultimo non deve essere inserito nel computo totale dei redditi.

Lo precisa l'Inps con messaggio 8 novembre 2017, numero 4424.

In tale fattispecie rientra l'ipotesi di mancata erogazione di ratei di pensione estera da parte dell'amministrazione pubblica straniera, a condizione che essa sia documentata tramite attestazione resa dal Consolato estero. Inoltre, applicando il criterio di competenza, i pagamenti di importi arretrati devono essere imputati ai rispettivi anni di riferimento.

Con riguardo ai redditi rientranti per l'assegno sociale non assoggettabili all'Irpef, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura" dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno nell'anno a cui il reddito si riferisce. Quindi, l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad Irpef".

Per quanto concerne l'assegno divorzile in un'unica soluzione di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 898/70, in mancanza di un criterio di riferimento per l'eventuale ripartizione tra periodi antecedenti, non può che essere attribuito, come anno di competenza, a quello di erogazione.

Nel calcolo del reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale va computata anche la rendita Inail del coniuge.

Infine, viene precisato che per il riconoscimento del diritto, nel calcolo del redditi per la verifica del diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, vanno escluse le indennità di accompagnamento "di ogni tipo".

Oltre all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80, sono escluse dal novero dei redditi da computare: l'indennità di comunicazione in favore dei sordi di cui all'art. 4 della medesima legge, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'INPS ai pensionati per inabilità e gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta.

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