Previdenza

Pensione ai superstiti per gli studenti universitari fino a 26 anni

di Pietro Gremigni

Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche i giovani con più di 18 anni, privi di lavoro retribuito, purché studenti con frequenza a un percorso formativo ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario.

Così si è espresso l'Inps, con il messaggio 7 novembre 2017, numero 4413, che appunto distingue tra percorsi formativi di tipo professionale e percorsi accademici.

Studenti universitari – Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università (articolo 22, legge 903/1965).
Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite con un'età non superiore a 26 anni a un corso di formazione post diploma o di tipo universitario. La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea (si veda la circolare Inps 185/2015).

Formazione professionale in Italia - La frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di durata triennale e quadriennale, è utile per al richiesta della pensione in quanto tali percorsi fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione.
In caso di scuole paritarie sono ammesse solo quelle per le quali è stato fatto il relativo riconoscimento. Per le scuole non paritarie la frequenza ai relativi corsi vale anche per la pensione ai superstiti solo se presenti nell'elenco regionale.

Formazione professionale all'estero - Gli studenti superstiti che frequentano percorsi di studio all'estero devono allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli uffici scolastici regionali del ministero nella quale sia indicato a quale percorso dell'ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all'estero.

Formazione accademica in Italia – I percorsi presso i conservatori musicali e gli istituti tecnici superiori sono equiparati a quelli universitari.

Formazione accademica all'estero – In questi casi è necessario avviare la pratica di riconoscimento dell'equivalenza del titolo estero al titolo italiano da parte del Miur.
Pertanto alla domanda di pensione ai superstiti occorre allegare:
- dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
- certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall'istituto dove è stato conseguito il titolo con relativa traduzione giurata e asseverata;
- titolo di studio in lingua corredato da traduzione giurata e asseverata e legalizzato nel caso in cui sia stato rilasciato in un paese non Ue;
- recapito email o postale;
- copia del documento di riconoscimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©