Previdenza

Marittimi, così l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà Solimare

di Luca Vichi

L'Inps, con la circolare 23 novembre 2017, n. 173, illustra le modalità di accesso e la disciplina dell'assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo – Solimare.

Assegno ordinario - Ai sensi dell'articolo 2 del Dl n. 90401/2015 il fondo attua interventi a tutela del reddito del personale marittimo, del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. Tale intervento:
- è rivolto a tutte le imprese armatoriali che abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni;
- spetta a tutti i lavoratori marittimi, compresi gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei lavoratori dirigenti (non spetta per gli assunti con contratto di apprendistato duale e apprendistato di alta formazione);
- spetta in misura pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria.

Durata - L'intervento, a norma del decreto interministeriale, ha una durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computarsi in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno.
Ad ogni modo la domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi.
La circolare n. 173/2017 riporta comunque le diverse durate in relazione alle diverse fattispecie (causali Cigo, causali Cigs, ecc…).
Per quanto attiene la durata massima complessiva il limite è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile.

Termini e modalità di presentazione della domanda - La circolare in commento ricorda, infine, come le aziende interessate, per accedere alle prestazioni ordinarie, debbano presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa.

Assegno ordinario e contributo addizionale - In caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo addizionale in misura non inferiore all'1,50 per cento, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

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