Previdenza

Naspi anche per chi emigra nella Ue

di Gianni Bocchieri

Con la circolare 177/2017, l'Inps ha fornito indicazioni operative per l'applicazione della condizionalità a i percettori di Naspi che si recano in un Paese dell'Unione europea per cercare lavoro, recuperando la ricostruzione del ministero del Lavoro secondo cui a questi disoccupati non si applica la condizionalità nei suoi primi tre mesi di fruizione.

In sostanza, il ministero e l'Inps cercano di risolvere, in via amministrativa, il disallineamento tra la disciplina nazionale della condizionalità (Dlgs 150/2015) e quella comunitaria (regolamento Ce 883/2004 e relativo regolamento di applicazione Ce 987/2009).

Infatti, il decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive prevede che il percettore di Naspi rilasci la Did online, anche attraverso la procedura telematica dell'Inps, la confermi entro 15 giorni e stipuli un patto di servizio che prevede un contatto costante con gli operatori dei centri per l'impiego. La normativa comunitaria consente il mantenimento delle prestazioni di disoccupazione maturate in uno Stato membro, fino a tre mesi, nel caso in cui la persona cerchi lavoro all'estero, senza imporre altri particolari adempimenti.

In particolare, secondo la disciplina comunitaria, per mantenere la Naspi maturata in Italia, il disoccupato che si rechi all'estero per cercare lavoro deve innanzitutto aver rilasciato la Did perfezionando così la propria iscrizione come richiedente lavoro. In secondo luogo, deve essere rimasto a disposizione degli operatori dei servizi per il lavoro per almeno 4 settimane prima della sua partenza, ferma restando la possibilità dello Stato competente di autorizzare la partenza prima delle quattro settimane. Infine, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici dello Stato comunitario in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione vigente in quello Stato.

In termini operativi, secondo la circolare dell'Inps, per i primi tre mesi di percezione della Naspi gli operatori dei centri per l'impiego non sono tenuti a convocare questi disoccupati e sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli uffici Inps, che hanno rilasciato la Naspi, le sanzioni relative alla condizionalità, superando così la difficoltà di reperire anche i lavoratori stranieri che tornano nel Paese di origine dopo aver lavorato in Italia con la possibilità di mantenere l'indennità italiana per la disoccupazione.

A partire dal primo giorno della quarta mensilità, invece, dovranno convocare i percettori di Naspi per la loro partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro, con l'applicazione delle decurtazioni progressive previste dalle regole della nuova condizionalità nel caso in cui non si presentino agli appuntamenti e alle iniziative concordate.

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