Previdenza

Reddito d’inclusione, dall’Inps le istruzioni per fare domanda

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° dicembre è possibile presentare le domande per ottenere il reddito di inclusione (REI) e l'Inps ha diffuso, con messaggio 30 novembre 2017, n. 4811, le prime istruzioni operative.
Il modulo di domanda è reperibile in rete presso i siti dell'Inps e del Ministero del lavoro (il fac-simile era allegato alla circolare Inps 172/2017).

Al momento, in attesa della individuazione dei punti di accesso individuati dai Comuni, la istanza – che vale come autocertificazione - si presenta al comune singolo o associato in ambito territoriale. La successiva verifica dei requisiti si effettua in due fasi successive.
Il Comune, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione, verifica preliminarmente i requisiti di residenza, soggiorno nonché, in caso di presenza nel nucleo di donna in stato di gravidanza accertata, che la domanda sia stata presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto. Successivamente l'Inps, nei 5 giorni lavorativi seguenti alla trasmissione della domanda da parte del Comune, verifica i requisiti familiari ed economici.
Sotto il primo profilo è necessario che il nucleo familiare del richiedente presenti almeno uno dei seguenti requisiti: un componente di età minore di anni 18, una persona con disabilità con almeno un suo genitore/tutore, una donna in stato di gravidanza accertata ovvero un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che abbia cessato di beneficiare della prestazione di disoccupazione o si trovi in stato di disoccupazione involontaria da almeno tre mesi.

Si considerano disoccupati anche i lavoratori dipendenti purché con reddito inferiore a 8.000 euro oppure autonomi con reddito inferiore a 4800 euro.
Per la verifica dei requisiti economici vale l'attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda (e per tutta la durata della prestazione).

Precisazione importante riguarda il possesso di eventuali trattamenti di sostegno per l'inclusione attiva (SIA), assegno di disoccupazione (ASDI) o carta acquisti: i relativi importi percepiti nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica DSU ( 2015 se la domanda viene presentata entro il corrente mese di dicembre) verranno sottratti ai fini della verifica del requisito.

Si ricorda, inoltre, che il REI è incompatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo, di qualsiasi indennità per disoccupazione involontaria. Il beneficio è erogato mensilmente attraverso la CartaREI ed è soggetto ad un tetto massimo, in sede di prima applicazione, pari all'ammontare annuo dell'assegno sociale. Eventuali trattamenti assistenziali già fruiti da componenti del nucleo familiare e non sottoposti alla prova dei mezzi sono sottratti.

Il periodo massimo di erogazione è di 18 mesi. Una volta terminato, una nuova domanda di REI può essere presentata solo dopo sei mesi (per una durata massima di 12 mesi). Infine la nota dell'Istituto prende in considerazione le diverse ipotesi in cui le domande di REI siano presentate da soggetti già fruitori del SIA. Se la REI viene presentata entro i primi 5 bimestri di fruizione del SIA quest'ultimo si trasforma in REI (l'importo è il maggiore tra SIA e REI fino al 12esimo mese, poi coincide con il REI). Dal sesto bimestre in poi l'importo è quello del REI. Dalla durata di fruizione del REI vanno sempre sottratti i mesi di SIA già goduti.

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