Previdenza

Ape sociale, primo pagamento il 19 dicembre

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps alle procedure per la liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 232/2016, cosiiddetta Ape sociale.

Ne ha dato notizia lo stesso istituto di previdenza con messaggio 4947 dell'11 dicembre 2017, ricordando che la prestazione è incompatibile con trattamento pensionistico diretto a carico delle gestioni per le quali è previsto l'accesso all’assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata; con pensioni dirette erogate da istituzione estera; con le prestazioni di accompagnamento a pensione. È invece compatibile con i trattamenti ai superstiti, le prestazioni di invalidità civile, le rendita diretta Inail, l'assegno sociale, entro i limiti di reddito tempo per tempo previsti.

In merito alla decorrenza, viene ricordato che la prima utile della prestazione è il 1° maggio 2017. L’Ape sociale è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso. Solo in fase di prima applicazione, e quindi per le domande presentate fino al 30 novembre 2017, è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti; l'ultima decorrenza ammessa è il 1° gennaio 2019. Si sottolinea che, trattandosi di una prestazione di accompagnamento a pensione, è obbligatoriamente prevista l'acquisizione della scadenza, correlata al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Viene ricordato che l'importo lordo della prestazione non può superare il limite di euro 1.500 lordi mensili; nel caso in cui l'importo a calcolo risulti più alto, verrà automaticamente abbattuto a tale limite. La prestazione spetta per 12 mensilità ed è fiscalmente imponibile secondo il regime di tassazione ordinario.

L'Ape sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, di lavoro autonomo che da' titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro. I redditi devono essere dichiarati al lordo dei contributi; se si superano tali limiti annui, l'anticipo percepito nel corso dello stesso anno diviene indebito e l'Inps procede al recupero del relativo importo. Quindi dovranno essere richieste obbligatoriamente, in fase di liquidazione e ricostituzione, le informazioni relative al reddito da lavoro del solo titolare, distinte fra lavoro dipendente e lavoro autonomo; l'informazione deve essere acquisita su base annua e con riferimento all'anno corrente.

Si evidenzia che il lavoro da collaborazione coordinata, a differenza di quanto accade per le pensioni, viene inquadrato come reddito da lavoro dipendente; rilevano esclusivamente, i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell'indennità.

Per consentire agli aventi diritto di ricevere il pagamento della prestazione in maniera il più possibile tempestiva è stato previsto, in via eccezionale, che le prestazioni che saranno liquidate entro le ore 12.00 del 19 dicembre 2017, limitatamente ai ratei spettanti dal mese di decorrenza al mese di dicembre 2017, il pagamento sarà effettuato mediante l'invio di un lotto centralizzato su Banca d'Italia il 19 dicembre con data regolamento anticipata al 22 dicembre. Su tali emolumenti sarà applicata la tassazione corrente.
Il pagamento relativo alla mensilità di gennaio 2018 sarà effettuato il 20 gennaio 2018. Le spettanze relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2018 saranno in tal caso pagate con la rata di febbraio 2018.

In tutti i casi in cui sia disponibile un recapito, i beneficiari saranno avvisati della disponibilità del pagamento a mezzo email, ovvero tramite il servizio Inpsinforma, ovvero con chiamata da parte del contact center.

Per le prestazioni che saranno liquidate dal 19 dicembre 2017 al 9 gennaio 2018, il pagamento degli arretrati unitamente alla mensilità di gennaio 2018, sarà effettuato il 20 gennaio 2018, a condizione che gli arretrati medesimi siano resi disponibili per il pagamento. Gli emolumenti maturati dalla data di decorrenza della prestazione al 31 dicembre 2017 sarà applicato il regime della tassazione separata.

Dalla mensilità di febbraio la prestazione sarà erogata con le ordinarie modalità e cioè, il pagamento della prestazione viene effettuato, in via generale, con le modalità in uso per le pensioni. Quindi, in caso di titolarità di altra prestazione, ai superstiti o assistenziale, nonché di rendita Inail il pagamento viene effettuato in modalità unificata a partire dalla seconda cedola emessa.

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