Previdenza

Pensioni rivalutate dopo due anni di blocco

di Fabio Venanzi

L’Inps ha aggiornato i valori delle pensioni e degli imponibili per l’anno 2018, con la circolare 186/2017. L’istituto ha applicato la rivalutazione pari all’1,10%, in via provvisoria, per il 2018 dopo due anni di “non-rinnovo”. Di conseguenza cambieranno tutti i principali importi di riferimento, dal trattamento minimo, che passa da 501,89 a 507,42 euro, al massimale contributivo (si veda la scheda a fianco).

Come stabilito dal decreto ministeriale del 20 novembre 2017, il valore definitivo del 2017 è stato pari a zero, pertanto non sarà effettuato alcun conguaglio rispetto all’anno scorso.

Tuttavia, si deve recuperare quello del 2015. Infatti due anni fa le pensioni furono incrementate dello 0,30% in via provvisoria a fronte di un dato definitivo pari allo 0,20 per cento. Non è stato possibile effettuare il recupero dello 0,10% nel corso del 2016 e del 2017 poiché c’è stata alcuna rivalutazione.

Invece dato che nel 2018 l’indice risulta “capiente”, il recupero del differenziale di perequazione sarà effettuato in un’unica soluzione sulla mensilità di gennaio per importi fino a 6 euro, altrimenti in due rate di pari importo sulla rata di gennaio e febbraio.

La rivalutazione sarà effettuata sulla base del cumulo perequativo, cioè considerando come unico trattamento pensionistico tutte le rendite di cui il soggetto è titolare presenti nel casellario centrale delle pensioni tenuto dall’Inps. L’adeguamento “pieno” dell’1,1% sarà riconosciuto però solo agli importi fino a tre volte il trattamento minimo (cioè fino a 1.505,67 euro), dopo di che la percentuale di adeguamento si riduce progressivamente (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 dicembre)

L’anno prossimo i pagamenti delle pensioni saranno effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, eccetto gennaio. Infatti la legge di bilancio 2018 ha reso definitivo il calendario già adottato in via provvisoria dal 2015.

Spira dopo sei anni il contributo di solidarietà, introdotto dalla riforma di fine 2011, sui trattamenti pensionistici superiori a 2.509,45 euro lordi mensili, erogati dal Fondo elettrici, volo, autoferrotranvieri, telefonici ed ex Inpdai.

Per effetto delle novità introdotte lo scorso anno, le pensioni erogate ai superstiti orfani, concorrono a formare il reddito solo per la parte eccedente i mille euro.

Inoltre, per i soggetti contributivi puri cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale contributivo viene innalzato a 101.427 (dagli attuali 100.324). Pertanto, al superamento di questa soglia, non sarà dovuta più alcuna contribuzione pensionistica né le eventuali eccedenze contribuiranno alla formazione del trattamento pensionistico.

La fascia di retribuzione pensionabile viene fissata a 46.630 euro lordi annuali. Oltre tale importo, il lavoratore dovrà versare l’aliquota aggiuntiva dell’1% qualora l’aliquota ordinariamente versata dovesse risultare inferiore al 10 per cento.

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