Previdenza

Procedure semplificate per la pensione di inabilità da malattie professionali

di Silvano Imbriaci

Con circolare congiunta Inps/Inail numero 7 del 19 gennaio 2018, i due enti indicano le disposizioni di dettaglio per il riconoscimento della pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizioni all'amianto, come disciplinata dall'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, numero 232 e dal decreto del ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Si tratta di una prestazione di invalidità specifica, riservata ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (o alle forme esclusive e sostitutive) affetti da malattie individuate (mesoteliomi pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), riconosciute di origine professionale o quale causa di servizio.

La circolare descrive in particolare i requisiti di accesso alla prestazione:
a) requisito sanitario: le patologie cui è riservata la prestazione, e il cui elenco ha natura tassativa, devono essere state riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall'Inail o da altre amministrazioni competenti, che possono sostituire la certificazione Inail (ad esempio l'avvenuto riconoscimento della causa di servizio da parte del Comitato di verifica ex articolo 10 del Dpr 461/2001). A riprova della specialità della prestazione, oltre alla tassatività delle voci deve rilevarsi il fatto che in presenza della suddetta certificazione è da ritenersi integrato il requisito sanitario senza la necessità che il lavoratore si trovi oggettivamente nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Si tratta indubbiamente di norma di favore per gli interessati, ma anche finalizzata a snellire le attività di verifica, dal momento che potrà bastare la certificazione senza la necessità di un ulteriore controllo sanitario.

b) requisiti amministrativi: sempre nell'ottica del favor lavoratoris si segnala la particolare disciplina del requisito contributivo che, rispetto alle ipotesi ordinarie previste dalla legge 222/1984, è integrato dalla sola presenza di un quinquennio di contribuzione complessiva nell'intera vita lavorativa, senza la necessità che sia collocato necessariamente a ridosso della domanda. L'unico limite è che il requisito contributivo non sia stato già utilizzato per la liquidazione di altra prestazione pensionistica, anche se da tale divieto sono esclusi i titolari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ricevuto il riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984

c) limiti di spesa: a fronte di queste disposizioni evidentemente di favore, l'accesso alla prestazione risulta condizionato dal requisito della erogabilità nell'ambito dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 250. Negli ultimi tempi abbiamo varie volte assistito a questa particolare modulazione dell'accesso ai trattamenti previdenziali e assistenziali, tanto che ormai la verifica delle risorse economiche pare diventata un requisito necessario, sia pure operante solo sul versante dell'erogazione e non dell'integrazione dei presupposti sostanziali della prestazione. Tuttavia, la previsione di un limite di spesa (in questo caso di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018) costituisce un ulteriore ostacolo all'accesso al pagamento, in quanto impone all'Inps l'approccio a una nuova forma di procedimento previdenziale, descritto in dettaglio nella circolare, finalizzato, appunto, al monitoraggio di spesa.
Da una parte, infatti, l'interessato presenterà in via telematica una domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio (diversa dalla domanda di prestazione pensionistica). In questa fase l'Inps verificherà la sussistenza dei requisiti sanitari e contributivi, nei termini anzidetti. Per quanto riguarda il 2017 già l'Inps aveva precisato (messaggio 3249/2014) che avrebbe valutato le domande presentate fino al 16 settembre 2017 (l'articolo 7 del decreto ministeriale 31 maggio 2017 indicava quale termine ultimo il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficial del decreto), mentre per gli anni successivi, dal 2018 in poi, le domande di riconoscimento dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Accanto a questa domanda, anche contestualmente, l'assicurato potrà presentare la domanda di riconoscimento della prestazione, alla cui data dovrà comunque sussistere il requisito sanitario, oggetto del precedente accertamento (il requisito amministrativo potrà essere maturato anche successivamente, entro l'anno di decorrenza della pensione di inabilità). In questa fase l'ente verificherà la corrispondenza delle patologie certificate con quelle indicate dalla legge e procederà al monitoraggio per il rispetto dei limiti di spesa, sulla base dei seguenti criteri: maggiore prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla vecchiaia, maggiore anzianità contributiva, e, a parità, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio. Lo scopo è quello di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Dunque, mutano anche gli stessi possibili esiti del procedimento; fermo restando che in mancanza dei requisiti amministrativi e sanitari sarà emesso provvedimento di rigetto, il riconoscimento potrà invece essere diversamente articolato: riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla prestazione, con indicazione della prima decorrenza utile, in presenza delle condizioni legittimanti alla data di decorrenza e copertura di spesa verificata; riconoscimento delle sole condizioni di accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso, con riferimento ai soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento, verrà semplicemente differita la decorrenza della pensione di inabilità. In ogni caso, è possibile la contestazione anche in via amministrativa della comunicazione Inps inviata all'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, mediante un'istanza.

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