Adempimenti

Aggiornati gli importi per la contribuzione per sport e spettacolo

di Giovanni Scoz

L'Inps, con circolare 26 gennaio 2018, n. 13, rende noti i nuovi minimali e massimali di retribuzione giornaliera e annuale sui quali effettuare il corretto calcolo della contribuzione previdenziale, validi da gennaio 2018 per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, rideterminati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istat. Invariate rispetto all'anno precedente le aliquote contributive di riferimento e la percentuale di riparto: si consolidano al 33% per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti e al 35,70% per i ballerini e i tersicorei.
Immutato il riparto del carico contributivo tra datore di lavoro e lavoratore (23,81% e 9,19% rispettivamente, per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, e 25,81% e 9,89% per i ballerini e i tersicorei).
Viene aggiornato il nuovo limite minimo di retribuzione giornaliera a euro 48,20, valore che deve essere utilizzato come base imponibile anche nel caso in cui venga esplicitamente pattuito un compenso (cachet) giornaliero inferiore al predetto minimo giornaliero o nel caso di prestazioni gratuite (Si pensi per esempio, ad un evento di beneficenza ove i lavoratori decidano di partecipare attivamente senza percepire alcun compenso, anche in tale caso l'Inps richiede il versamento della contribuzione previdenziale, calcolata sul compenso minimo figurativo giornaliero su €. 48,20). Tale valore risulta essere il 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2018 e fissato (per il 2018) a €507,42 mensili.


Lavoratori dello spettacolo

- Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente alla data del 31 dicembre 1995 (identificati con codice SC3), il nuovo massimale annuo della base contributiva e pensionabile per l'anno 2018 è fissato a € 101.427,00. Sulla parte eccedente il predetto massimale è previsto il contributo di solidarietà del 5% (equamente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore). Infine viene prevista l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento, a totale carico del lavoratore, percentuale che si applica solo sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2018, l'importo di € 46.630,00 (importo che mensilizzato è pari a € 3.886,00) e solo fino al predetto massimale annuo di retribuzione imponibile (per il 2018, fissato a € 101.427,00).

- Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla data del 31 dicembre 1995 (identificati con codice SY3), il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è fissato pari a €. 739,00. Vengono aggiornate le fasce e massimali di retribuzione giornaliera, importi che risultano così rivalutati:
- da 739,01 a 1.478,00: massimale € 739,00, pari a 1 giorno di contribuzione accreditati
- da 1.478,01 a 3.695,00: massimale € 1.478,00, pari a 2 giorni di contribuzione accreditati
- da 3.695,01 a 5.912,00: massimale € 2.217,00, pari a 3 giorni di contribuzione accreditati
- da 5.912,01 a 8.129,00: massimale € 2.956,00, pari a 4 giorni di contribuzione accreditati
- da 8.129,01 a 10.346,00: massimale € 3.695,00, pari a 5 giorni di contribuzione accreditati
- da 10.346,01 a 13.302,00: massimale € 4.434,00, pari a 6 giorni di contribuzione accreditati
- da 13.302,01 a 16.258,00: massimale € 5.173,00, pari a 7 giorni di contribuzione accreditati
- da 16.258,01 in poi: massimale € 5.912,00, pari a 8 giorni di contribuzione accreditati.

Per i soggetti SY3 occorre anche applicare il contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva.

Il contributo di solidarietà, immutato al 5%, (equamente ripartito tra le parti) si applica solamente sulla parte eccedente il massimale di retribuzione giornaliera relativa alle varie fasce di retribuzione.

L'aliquota aggiuntiva dell'1% (interamente a carico del lavoratore) si applica invece sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2018, l'importo di €. 149,00 (valore desunto dalla divisione fra € 46.630,00 e n. 312, che rappresentano il numero di riferimento delle giornate lavorative per i lavoratori dello spettacolo) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativa a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

Sportivi professionisti.
Nessun aumento rispetto all'anno precedente neanche per quanto concerne le contribuzioni previdenziali per gli sportivi professionisti, la cui aliquota generale si consolida al 33% e nessuna rideterminazione neanche per quanto concerne il riparto del carico contributivo tra datore di lavoro e sportivo professionista, che restano rispettivamente a carico del primo per il 23,81% e a carico del secondo per il restante 9,19%. Anche per tali lavoratori, occorre discernere le due casistiche, in funzione della data di iscrizione e cioè:

- Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 (codice identificativo T): il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è rivalutato, per l'anno 2018, a € 101.427,00; da segnalare invece l'aumento della percentuale del contributo di solidarietà, che arriva a quota 1,5 per cento, ripartito in egual misura (0,75%) tra datore di lavoro/committente e lo sportivo professionista, che si applica alla retribuzione (o al compenso) eccedente il massimale retributivo e pensionabile di € 101.427,00 e fino all'importo annuo di € 739.407,00. Immutata l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento a carico del lavoratore/collaboratore, che si applica invece sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2018, l'importo di € 46.630,00 (corrispondenti ad un valore mensile pari a € 3.886,00) e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 101.427,00.

- Per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 (codice identificativo Z), il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, fissato per il 2018, è pari a € 325,00 (valore desunto dalla divisione fra il nuovo massimale rivalutato pari a € 101.427,00 e n. 312, che rappresentano il numero di riferimento delle giornate lavorative per i lavoratori dello spettacolo). Il contributo di solidarietà (aumentato rispetto al precedente anno) fissato a 1,5%, equamente ripartito, si applica alla retribuzione (o compenso) giornaliera eccedente l'importo di € 325,00 e fino all' importo giornaliero di € 2.370,00. L'aliquota aggiuntiva dell'1%, interamente a carico dello sportivo, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2018, l'importo di € 149,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 325,00.

Contribuzione minore
Si rammenta che per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, la contribuzione dovuta all'Inps (ExEnpals) riguarda esclusivamente l'assicurazione generale obbligatoria ai fini pensionistici, mentre la restante contribuzione (Cuaf, malattia, disoccupazione, maternità, fondo di garanzia Tfr, eccetera, definita appunto contribuzione "minore"), ove prevista, deve essere versata all'Inps attraverso le consuete modalità (tramite il modello F24). La circolare Inps n. 13/2018 riconferma (come l'anno precedente) il massimale giornaliero pari a €. 67,14, valore da prendere come riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e di maternità (con contratto a tempo determinato) per tutti i lavoratori dello spettacolo (Circolare Inps 3 Agosto 2017 n. 124, che regolamenta il versamento di questi contributi per tutti i lavoratori dello spettacolo eccezion fatta per i "lavoratori autonomi esercenti attività musicali" e per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle Fondazioni Lirico Sinfoniche).

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