Previdenza

Artigiani e commercianti, regime contributivo agevolato anche per il 2018

di Aldo Forte

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali che hanno aderito al regime agevolato lo scorso anno non devono ripresentare una nuova domanda, invece coloro che hanno iniziato un'attività nel corso del 2017 ed intendono aderire al regime agevolato, dovranno esercitare la facoltà in via telematica, entro il 28 febbraio prossimo.

Sulla materia, la legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017), non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, stabilito dalla norma sopracitata. A tal proposito l'Inps, con circolare 12 febbraio 2018, numero 27, ha precisato che tale regime, in assenza di espressa abrogazione, deve considerarsi prorogato anche per il 2018, con la stessa portata già illustrata con circolare 35/2016 per l'anno 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio.

In merito alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, si rimanda alle circolari 29/2015 e 35/2016 con cui è stata chiarita la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge. L’agevolazione consiste nella riduzione contributiva del 35% e si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno intrapreso nel 2017 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018. Chi intraprende una nuova attività nel 2018, per la quale intende aderire al regime agevolato, deve comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

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