Previdenza

Come si compila il modello per la dichiarazione

di Si.Pe.

Il modello suddiviso per campi, da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2017, di cui all'articolo 28, comma 4, del Dpr 1124/1965 - da effettuarsi esclusivamente con i servizi telematici Alpi online e Invio telematico Dichiarazione Salari – è il 1031.

La parte iniziale del modulo (campi da 1 a 13 ) individua l'anno cui si riferisce la dichiarazione (in questo caso il 2017). Essa è precompilata e concerne l'identificazione dell'azienda (codice ditta, più codice controllo, codice fiscale, ragione sociale e sede Inail), la posizione assicurativa territoriale più codice controllo, il rischio coperto (voce di tariffa nell'ambito della relativa Pat, l'inquadramento e la presenza di rischio silicosi e asbestosi), il periodo delle retribuzioni da denunciare (dal/al).

Campo 14: le retribuzioni complessive

Si tratta del campo più importante, l'unico da compilare obbligatoriamente in ogni caso. Comprende: le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzione inferiore al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane, eccetera.

In questo campo va indicata la somma di tutte le retribuzioni erogate ai dipendenti, incluse quelle con esenzione inferiore al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) di soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane.

Non vanno incluse, invece, le retribuzioni degli apprendisti; del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari di ditte artigiane; dei lavoratori per i quali il datore di lavoro fruisce dell'esenzione totale del premio (codici C e E).

Campi 15 e 16, compilazione solo eventuale

I successivi due campi (15 e 16), la cui compilazione è eventuale e va effettuata solo se ricorre la relativa casistica, rappresentano dei dettagli dei “di cui” del campo A, nei quali vanno indicate le quote di retribuzione con esenzione parziale (campo B), e le retribuzioni “specifiche”, che sono quelle corrisposte ai lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e/o l'asbestosi (campo C).

Nel campo 15, in particolare, va indicata la somma complessiva delle quote di retribuzione parzialmente esenti dai premi, relative alle riduzioni indicate nella tabella riepilogativa dei codici, escluse quelle relative ai codici C ed E con esenzione al 100 per cento. Le stesse andranno poi indicate analiticamente e codificate nella successiva sezione «dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti» (campo B).

Nel campo 16, dedicato alle retribuzioni specifiche silicosi e asbestosi, va individuato l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti esposti al rischio di silicosi e/o asbestosi, nella misura del 100% anche per i soggetti con esenzione parziale del premio, già comprese nel Campo 14.

Retribuzioni soggette a sconto

La seconda parte dei campi 15 e 16, dedicata alle retribuzioni soggette a sconto, è suddivisa in due parti, una riferita alla regolazione per l'anno 2017 e l'altra per la rata premio anticipato anno 2018. In particolare, per la regolazione premio vanno indicate in ambo le sezioni le retribuzioni soggette a sconto (e i corrispondenti codici) con riferimento alle seguenti situazioni: edili, aziende che assumono dipendenti disabili eccetera.

Dettaglio quote retribuzioni parzialmente esenti

La terza parte concerne il dettaglio delle quote di retribuzione parzialmente esenti (Campo B). In tale sezione vanno riportate, in dettaglio, le quote di retribuzione parzialmente esenti dal premio assicurativo (già comprese nella prima sezione) e il relativo codice identificativo.

Dettaglio retribuzioni esenti al 100 per cento

La quarta parte del modello è destinata alla individuazione del dettaglio retribuzioni esenti al 100 per cento. In questa sezione vanno indicate le retribuzioni totalmente esenti dal premio assicurativo e il relativo codice identificativo. In particolare «C» , che attualmente riguarda soltanto i contratti di inserimento a esenzione totale (per esempio contratti stipulati ai sensi della legge 408/1990).

Si sottolinea che se non vi sono retribuzioni da denunciare occorre in ogni caso scrivere zero. Inoltre in caso di Pat ponderate, le retribuzioni dovranno essere denunciate per singola voce. Se nel corso del 2017 sono intervenute delle situazioni particolari, tipo la riclassificazione, l'esclusione o l'inclusione del rischio di silicosi e asbestosi o di modificazione dell'oscillazione del tasso, occorrerà effettuare la denuncia delle retribuzioni per singolo periodo. In caso di attività iniziata nel corso del 2017 il premio anticipato dovuto per l'anno in corso 2018 deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione “Rata” della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

Cessazione d'attività

Si ricorda che, in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, la dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata utilizzando il modello 1131, pubblicato sul sito www.inail.it, da inviare tramite Pec alla sede competente entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.

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