Previdenza

Per l’Ape sociale ai care givers basta il «primo» verbale

di Antonello Orlando

Dopo le ulteriori novità in tema di pensioni per lavoratori precoci e Ape Sociale apportate dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/17, articolo 1, commi 162-167) l’Inps ha diramato le circolari 33 e 34, fornendo anche nuovi chiarimenti interpretativi su requisiti e procedura di accesso. In riferimento all’Ape Sociale, l’Istituto specifica che nella categoria dei disoccupati coloro che hanno lavorato almeno 18 mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente la scadenza dell’ultimo contratto non dovranno allegare alla richiesta di certificazione dei requisiti alcun documento, in quanto l’Inps provvederà alle verifiche sulla base dei dati dei centri per l’impiego.

Per quanto riguarda i care-givers, l’Istituto registra l’allargamento dei beneficiari a parenti e affini di secondo grado conviventi con il disabile in condizione di gravità, in caso di morte, età over 70 anni, invalidità o mancanza dei parenti di primo grado. Il parente o affine di secondo grado richiedente dovrà quindi autodichiarare tale situazione nella richiesta di certificazione.

Per quanto riguarda le certificazioni di invalidità da allegare alle domande di certificazione di Ape e pensione precoce per care-givers o per i richiedenti essi stessi invalidi oltre il 74%, l’Inps specifica che saranno accettati anche verbali o certificati provvisori (articolo 2, Dl 324/93) con erogazione delle prestazioni; le stesse potranno tuttavia essere oggetto di recupero nel caso di verbali definitivi con esito negativo rispetto alla certificazione della disabilità richiesta. Un particolare regime di semplificazione burocratica viene accordato agli affetti di patologie oncologiche o affetti da sindrome di Down.

Per i lavoratori gravosi, le circolari registrano l’ampliamento dell’elenco delle mansioni difficoltose (da 11 a 15) nonché le modifiche dei requisiti, prevedendo che il lavoro usurante sia stato svolto dal richiedente, anche non continuativamente, per almeno 6 negli ultimi 7 anni di lavoro, o 7 negli ultimi 10, venendo meno dal 2018 il requisito formale dell’applicazione di un tasso premiale Inail pari ad almeno 17/1000 durante lo svolgimento delle prestazioni di lavoro gravoso.

La circolare 34 specifica, inoltre, che la riduzione del requisito contributivo per Ape sociale di un anno per ogni figlio nella misura massima di 2 anni, da parte delle assicurate, sarà godibile per figli legittimi, equiparati e adottivi. Inps ricorda che per effetto della legge di bilancio 2018, l’Ape sociale potrà essere richiesto non solo entro il 31 marzo (con feedback Inps entro il 30 giugno) quale prima finestra ed entro il 30 novembre in caso di risorse residue con esito notificato entro il 31dicembre, ma anche entro una finestra intermedia, in chiusura il 15 luglio. In quest’ultimo caso, Inps invierà l’esito della certificazione entro il 15 ottobre. Per chi avrà maturato i requisiti delle prestazioni dal 1° gennaio e richiesto sia la certificazione dei requisiti, sia la domanda di Ape o pensione precoce entro la prima finestra di scadenza, la prestazione decorrerà dalla maturazione dei requisiti (da febbraio 2018).

L’Istituto ha inoltre chiarito definitivamente che su Ape sociale non possono essere richieste cessioni del quinto, né potrà essere utilizzato quale garanzia per finanziamenti con intermediari finanziari, mentre potrà essere oggetto di pignoramenti entro il limite del quinto salvo ulteriori provvedimenti giudiziali.

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