Previdenza

Dolo da verificare per la pensione post mortem

di Antonello Orlando


A proposito dell'indebita riscossione di rate di pensione post mortem, che rientra nella categoria degli indebiti civili, l'Inps richiama l'analoga disciplina dell'indebita erogazione per errore di persona, solo in assenza di dolo da parte del percettore (ad esempio cointestatario del conto corrente comunicato al momento della domanda di pensione).
Per potere accertare la mancanza di una condotta dolosa, le sedi territoriali verificheranno le modalità di accredito del trattamento (delega al ritiro allo sportello o accredito bancario automatico) nonché il numero di mensilità accreditate indebitamente dopo il decesso.
Fra gli strumenti ricordati dall'Inps per contrastare l'erogazione di rate post mortem, viene poi ricordata la doppia misura prevista dalla legge di bilancio 2015 (articolo 1, comma 303 e seguenti, della legge 190/2014) che ha previsto l'obbligo di comunicazione telematica da parte del medico necroscopo iscritto al servizio sanitario nazionale entro 48 ore dall'evento, nonché l'obbligo di riaccredito delle rate indebitamente corrisposte dopo la scomparsa del titolare del trattamento, anche in presenza di debiti maturati verso l'istituto postale o di credito.
Al di là delle situazioni in cui l'intenzionalità dell'indebito percettore è fuori di dubbio, andrà invece ricordato come una recente sentenza della Corte di cassazione (seconda sezione penale 55525/2017 abbia definitivamente distinto fra il reato più grave di truffa aggravata (articoli 640 e 640bis del codice penale) e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.), riconducendo alla prima fattispecie il mero silenzio dell'indebito percettore o, più in generale, le sue condotte che non inducano in errore con esplicita finalità fraudolenta.

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