Previdenza

Le ultime indicazioni sull’inquadramento previdenziale dell’Avis

di Silvano Imbriaci

L’Avis (Associazione italiana volontari del sangue) è un'associazione senza fini di lucro, avente finalità pubbliche, riconosciuta ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 49.

Con la circolare 51/2018 l'Inps ha confermato conferma la natura non pubblicistica di questa associazione, in relazione al suo inquadramento e agli obblighi contributivi conseguenti.

Siamo nell'ambito di quegli organismi costituiti su iniziativa privata per il perseguimento di utilità sociali nel campo dell'assistenza e della beneficienza, e sulla cui natura giuridica la giurisprudenza (anche della Corte Costituzionale) si è spesso soffermata, accompagnando l'evoluzione normativa, che ha costantemente seguito un percorso di progressiva limitazione del numero degli enti pubblici in questo settore, sulla base del criterio dell'espressa attribuzione di tale qualifica (atto formale), a fronte del regime di pubblicizzazione generalizzato, da considerarsi recessivo e residuale soprattutto dopo l'intervento di Corte Cost. n. 396/1988. Tale percorso era iniziato con la l. 20.3.1975 n. 70, che aveva disposto la soppressione di diritto di tutti gli enti pubblici ad esclusione di quelli espressamente indicati nell'art. 1, secondo e terzo comma e stabilendo soprattutto che nessun nuovo ente pubblico avrebbe potuto essere istituito o riconosciuto come tale se non per legge (art. 4). Il D. P. R. 24.7.1977 n. 616 ha poi proceduto al riesame generale della consistenza e degli scopi di molteplici enti, disponendo procedure di accertamento della natura pubblica o privata di essi e stabilendo l'assunzione della personalità giuridica di diritto privato da parte di un complesso di enti di carattere associativo. Su questo assetto normativo è intervenuta la Corte Costituzionale (n. 396/1988) che ha sostanzialmente negato la natura di enti pubblici alle istituzioni regionali e infraregionali di beneficienza ed assistenza, dovendosi applicare le normali regole di distinzione e ripartizione (anche ai fini della giurisdizione applicabile sul rapporto di lavoro dei dipendenti) basate sulla verifica dei requisiti strutturali e sull'inserimento nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Secondo il principio unificatore di questo percorso, quindi, la natura privata di una persona giuridica non è affatto esclusa dalla circostanza che essa operi, anche esclusivamente, nelle materie che coinvolgono finalità pubbliche.

Per quanto riguarda nello specifico l'AVIS, tale associazione non è ricompresa nell'ambito di quelle riconosciute come enti pubblici dalla l. n. 70/1975 (a differenza ad esempio della C.R.I.) e dunque non ha collocazione nell'ordinamento diversa da quella propria dei soggetti di diritto comune, anche se la funzione svolta è di particolare rilevanza sociale (funzione che è propria di molti enti privati).

Nell'attività dell'Associazione non sono previsti controlli pubblici sui meccanismi di formazione della volontà né vi sono controlli sugli atti di gestione. Ciò nonostante l'INPS, in passato con il messaggio n. 46791 del 20 aprile 1988, ne aveva confermato sia per il livello nazionale che per i relativi organismi territoriali la qualificazione di Ente pubblico non economico, con conseguente inquadramento nel settore “Enti non soggetti alla disciplina degli assegni familiari”, con c.s.c. 2.01.01. Ma il mutato quadro normativo e giurisprudenziale ha fatto tornare l'INPS sui propri passi, evidenziandosi l'assenza di quegli aspetti di pubblicità cui si è accennato che da soli avrebbero potuto confermare o giustificare la collocazione di quest'associazione nell'ambito del settore pubblicistico.
Inoltre, dopo la modifica statutaria del 1970, approvata con D.P.R. n. 467 del 27 marzo 1974, il 17 maggio 2003 l'AVIS ha adottato un nuovo statuto associativo - in cui è stato ribadito che l'AVIS è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 49 - approvato con decreto del Ministero della Salute in data 13 febbraio 2004, anche alla luce del parere n. 4709 del 17 dicembre 2003 del Consiglio di Stato. Da un punto di vista contributivo, dunque, l'INPS ha proceduto ad impartire istruzioni sulla riclassificazione dell'AVIS nazionale e delle sue strutture nel settore terziario (c.s.c. 70706), con il codice Ateco2007 88.99.00 e con il c.a. 0J (Fondo d'integrazione salariale), con decorrenza ex nunc, ossia dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione della circolare. Rispetto all'obbligo contributivo ordinario, trattandosi comunque di associazione priva di finalità di lucro, per quanto riguarda la contribuzione Cuaf, può essere autorizzata l'esenzione a domanda, ove siano assicurati ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

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