Previdenza

Malattia e infortunio sospendono i contributi per i lavoratori autonomi

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Tra le varie misure contenute nel Jobs act degli autonomi, a tutela di questi lavoratori c’è anche la possibilità di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (articolo 14 della legge 81/2017). Infatti, in caso di malattia o infortunio che impediscono di svolgere l’attività per oltre 60 giorni, può essere messo in stand by il versamento dei contributi all’Inps e dei premi all’Inail.

La sospensione si può protrarre per l’intera durata dell’evento, ma con un massimo di due anni. Quando lo stato di impossibilità termina, il debito contributivo accumulato nel periodo di stasi deve essere versato potendo, eventualmente, fruire di una dilazione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

L’Inps, con la circolare 69/2018, è intervenuto sull’argomento dettando le istruzioni pratiche a cui devono attenersi gli interessati che vogliono avvalersi della sospensione. Nel documento l’istituto ricorda che il particolare regime opera sia per i titolari di partita Iva, sia per i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 409 del codice di procedura civile) nella declinazione più recente; vale a dire le collaborazioni consistenti in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, la cui attività lavorativa è autonomamente organizzata dal collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite, di comune accordo, dalle parti contraenti.

L’Inps rammenta che l’obbligo di versamento dei contributi è posto dalla legge direttamente in capo al professionista titolare di partita Iva, mentre per le collaborazioni l’adempimento è assolto dal committente, trattenendo un terzo di quanto versato dal compenso dovuto al collaboratore.

Nella circolare l’ente individua due percorsi differenziati per avvalersi della sospensione. Il committente (in caso di co.co.co.) trasmette il flusso uniemens e contraddistingue il soggetto per cui sospende il versamento dei contributi, con il codice “S1”. Al termine della malattia o dopo 2 anni, procede a versare quanto dovuto e rimasto sospeso, in unica soluzione o chiedendo la rateazione; in tal caso dovrà pagare all’Inps gli interessi legali.

Se si tratta di un professionista, egli indica nel quadro RR di Unico, la somma in moratoria e presenta all’Inps una richiesta di sospensione tramite il cassetto previdenziale dei liberi professionisti. Trascorso il periodo in cui opera l’interruzione dell’obbligo di versamento, provvede al pagamento in unica soluzione ovvero ratealmente (più gli interessi), previa richiesta all’istituto.

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