Previdenza

Malati di mesotelioma non professionale, confermata l’una tantum da 5.600 euro

di Mauro Pizzin

Anche per il triennio 2018-2020 ammonta a 5.600 euro il valore della prestazione economica una tantum che verrà erogata dall'Inail a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi. Lo ha stabilito un decreto del ministero del Lavoro dello scorso 24 aprile, pubblicato ieri sul sito ministeriale ed emesso secondo quanto stabilito dalla legge 205/2017 (bilancio 2018), che all'articolo 1, comma 186, ha confermato l'erogazione della misura introdotta in via sperimentale dalla legge 190/2014 per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Il decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 205/2017, ha confermato l'importo di 5.600 euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata, con una copertura pari a 5,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. Nel testo normativo si ricorda che la prestazione è riconosciuta anche a favore degli eredi e ripartita fra essi.

Le istruzioni operative e l'apposita modulistica verranno predisposte dall'Inail.
Per ottenere l'una tantum - che potrà essere richiesta presentando istanza all'istituto assicurativo su un modulo fornito dallo stesso – l'esposizione familiare dovrà risultare da una documentazione la quale attesti che il richiedente ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest'ultimo era impiegato sul territorio nazionale in una lavorazione che lo esponeva all'amianto. Nel decreto si ricorda, sul punto, che l'esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente in Italia in periodi compatibili con l'insorgenza della patologia. Va trasmessa, inoltre, la documentazione sanitaria attestante la patologia mesoteliomica, con la data della prima prognosi ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all'amianto con l'insorgenza della patologia. Se l'istanza sarà accolta, l'Inail erogherà l'una tantum entro 90 giorni dalla sua presentazione, mentre nel caso in cui la domanda o la documentazione siano ritenute incomplete, l'Istituto inviterà il richiedente a fornire le integrazioni entro 15 giorni.

Nel caso di più eredi, la domanda dovrà essere prodotta da uno solo dei beneficiari entro 90 giorni dal decesso dell’ammalato, anche in questo caso su una modulistica messa a disposizione dall'Inail e corredata dalla delega degli altri eredi, dalla documentazione amministrativa e sanitaria, nonché di quella probante il decesso per mesotelioma e dalla scheda di morte Istat. Nulla cambia, invece, per quanto concerne i termini di erogazione e di eventuale integrazione della domanda.

Il decreto del Lavoro per i malati di mesotelioma non professionale

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